Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.172/2004 /viz

Sentenza dell'8 marzo 2005
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.

Parti
X.________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giovanni Augugliaro,

contro

Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR
idée suisse),
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva,

Oggetto
violazione di disposizioni in materia di programmi televisivi (trasmissione "Falò" del 16 ottobre 2003, servizio "Ci vediamo in toilette"),

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 10 febbraio 2004 dell'Autorità indipendente di
ricorso in materia radiotelevisiva.

Fatti:
A.
Il 16 ottobre 2003 la Televisione svizzera di lingua italiana (TSI), nell'ambito del programma d'informazione "Falò", ha diffuso un servizio concernente presunte attività di usura praticate all'interno del Casinò di Lugano. Nel reportage, intitolato "Ci vediamo in toilette", veniva chiamata in causa anche la X.________ SA.
B.
Dopo essersi rivolta all'organo di mediazione, il 12 gennaio 2004 la X.________ SA è insorta contro la suddetta emissione dinanzi all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Quest'ultima, con giudizio del 10 febbraio 2004, ha deciso di non entrare nel merito del gravame per carenza di legittimazione ricorsuale dell'interessata.
C.
Il 18 marzo 2004 la X.________ SA ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede l'annullamento della decisione dell'AIRR. Censura, in particolare, la violazione degli art. 6 n . 1 e 13 CEDU, 4, 9, 29a e 30 cpv. 1 Cost. e 63 della legge federale sulla radiotelevisione, del 21 giugno 1991 (LRTV; RS 784.40).
Chiamate ad esprimersi, la Società svizzera di radiotelevisione ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre l'Autorità indipendente di ricorso ha proposto che il gravame sia respinto.

Diritto:
1.
Le decisioni dell'Autorità indipendente di ricorso sulla conformità di un'emissione alle disposizioni in materia di programmi possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 65 cpv. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 65 Demultiplazione - 1 Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
1    Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
2    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.
LRTV).
Nell'ambito di tale rimedio, la legittimazione ricorsuale è retta dall'art. 103
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 65 Demultiplazione - 1 Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
1    Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
2    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.
OG e non deriva dalla semplice partecipazione alla procedura dinanzi all'istanza inferiore (DTF 130 II 514 consid. 1; 125 II 497 consid. 1a/bb). Tuttavia, il destinatario di una decisione di non entrata in materia è legittimato ad aggravarsi dinanzi al Tribunale federale contro il giudizio dell'AIRR, indipendentemente dall'esistenza di un interesse degno di protezione riguardo al merito della vertenza (DTF 130 II 514 consid. 2.3.2; 123 II 115 consid. 2b/aa e 2c/bb, 69 consid. 1b). Inoltrata tempestivamente (art. 106 cpv. 1
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 65 Demultiplazione - 1 Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
1    Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
2    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.
OG) e tesa a contestare la pronuncia di irricevibilità dell'AIRR per carenza di legittimazione, l'impugnativa in esame è pertanto ammissibile.
2.
Giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV, può interporre ricorso dinanzi all'AIRR chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, abbia almeno 18 anni e sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora. Inoltre il ricorrente deve presentare un ricorso firmato da almeno 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l'organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV, ricorso popolare) oppure deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della o delle emissioni contestate (art. 63 cpv. 1 lett. b
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV, ricorso individuale). Qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l'autorità di ricorso esamina anche i ricorsi sprovvisti dei venti confirmatari richiesti. In simili casi il ricorrente non ha diritti di parte (art. 63 cpv. 3
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV).
3.
Prima di affrontare, se del caso, la questione della legittimazione dinanzi all'AIRR, occorre esaminare le critiche che la ricorrente solleva in merito alla composizione dell'autorità inferiore. In effetti, tra i membri della medesima vi sarebbe il padre del direttore di un quotidiano ticinese che, a suo dire, avrebbe dovuto ricusarsi. Tale testata sarebbe stata profondamente coinvolta nella diffusione delle notizie date dall'emissione litigiosa e, al medesimo riguardo, anche interessata da querele penali. La decisione impugnata sarebbe perciò viziata da irregolarità essenziali.
3.1 Ai procedimenti di reclamo contro le emissioni radiotelevisive dinanzi all'AIRR non sono applicabili né la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; art. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
lett. ebis PA), né l'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato (RS 173.31; art. 1 e allegato 1 della medesima ordinanza). Anche in questi procedimenti vanno tuttavia rispettate determinate garanzie elementari di procedura, la cui portata va definita secondo la situazione e gli interessi in gioco in ogni singolo caso. Possono però prevalersi di tali garanzie soltanto l'emittente interessata ed eventualmente il ricorrente che gode della legittimazione nel merito, ma non colui che presenta un ricorso popolare (DTF 122 II 471 consid. 2a; 121 II 29 consid. 2b/aa; sentenza 2A.47/1998 del 29 settembre 1998, in: Pra 1999 n. 6 pag. 36, consid. 3).
Nel caso specifico la ricorrente, oltre ad invocare la proponibilità di un ricorso popolare, pretende pure che le sia stata negata a torto la legittimazione ad agire mediante ricorso individuale. Da questo profilo, essa dovrebbe poter eccepire la mancata ricusazione di un membro dell'AIRR. Ai fini dell'evasione del ricorso la questione può comunque rimanere indecisa.
3.2 L'art. 30 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
1    Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
2    Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3    L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Cost. - riprendendo l'art. 58 vCost. (DTF 127 I 196 consid. 2b; 126 I 168 consid. 2b) - sancisce il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale. Tale garanzia permette di esigere la ricusazione di un magistrato in presenza di circostanze concrete ed oggettive idonee a suscitare un'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (cfr., più diffusamente, DTF 128 V 82 consid. 2a; 127 I 196 consid. 2b; 126 I 168 consid. 2a). Nei confronti di autorità amministrative, garanzie di principio equivalenti sono assicurate dall'art. 29 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. (DTF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b).
Dato il suo carattere particolare, alla procedura sui generis in materia di contestazione di programmi radiotelevisivi non può essere automaticamente trasposta la giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli art. 29 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
30 Cost. (art. 58 e 4 vCost.; DTF 122 II 471 consid. 2a). Non è inoltre applicabile neppure l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU (DTF 122 II 471 consid. 2b). In mancanza di disposizioni specifiche, secondo sua prassi, l'AIRR si ispira, per analogia, ai motivi di ricusa di cui all'art. 10
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA (decisione AIRR del 7 ottobre 1987, in: GAAC 1988/52 n. 29 pag. 173, consid. 3; Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [a cura di], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. 471 [cit. Rundfunkrecht]).
3.3 Indipendentemente dalle particolarità che possono contraddistinguere i differenti regimi, nelle circostanze evocate dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una violazione delle garanzie fondamentali relative alla ricusazione delle autorità. In effetti, affinché un legame di parentela possa di per sé stesso suscitare sospetti di prevenzione occorre, in generale, che concerni il giudice ed una parte (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
PA) o comunque un suo stretto familiare direttamente interessato all'esito del procedimento. Anche fondandosi su un'accezione ampia dei termini, un tale ruolo non può con tutta evidenza venir assegnato al congiunto - tra l'altro fratello e non figlio - del membro dell'AIRR oggetto della controversia. Del resto, il quotidiano diretto per l'appunto da questo fratello ha riferito della notizia divulgata dal controverso servizio televisivo al pari di tutta la stampa ticinese e senza dedicarvi spazi significativamente maggiori, come risulta dagli estratti di giornale versati agli atti dall'insorgente. Il direttore del giornale non ha inoltre curato personalmente alcun articolo sui rapporti tra l'interessata ed il Casinò di Lugano. Nemmeno il fatto che alcuni giornalisti della testata, il redattore
capo e non meglio precisati ignoti, implicitamente legati al settore della stampa, siano stati denunciati o querelati dalla ricorrente appare rilevante. Questi atti non appalesano infatti un'implicazione nella presente causa del direttore del quotidiano tanto importante da lasciar anche solo supporre che suo fratello sia stato privato dell'irrinunciabile oggettività insita nella sua funzione. È infine pacifico che il contestato membro dell'autorità non si è occupato della vicenda in precedenza, né si è mai espresso al riguardo.
4.
La ricorrente critica inoltre la disciplina della potestà ricorsuale prevista dall'art. 63
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV ed adduce che il progetto di revisione della medesima legge prefigura l'introduzione del diritto di ricorso anche per le persone giuridiche. Tale facoltà si imporrebbe comunque in virtù di disposti costituzionali e di trattati internazionali che conferiscono al cittadino il diritto ad un ricorso efficace.
4.1 Il principio secondo cui l'art. 63 cpv. 1
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV, conformemente al suo tenore letterale, si riferisce soltanto alle persone fisiche ed esclude la legittimazione ricorsuale dinanzi all'AIRR per le persone giuridiche è stato ribadito ancora recentemente da questa Corte (DTF 130 II 514 consid. 2.3.3; cfr. anche: DTF 123 II 69 consid. 2b; 121 II 454 consid. 2a). Questa regola non è una lacuna involontaria, bensì costituisce un silenzio qualificato della legge (DTF 123 II 69 consid. 3c; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. 436). Essa trova giustificazione nella natura della procedura di vigilanza sui programmi, che non è un rimedio giuridico a tutela di interessi individuali, ma persegue l'interesse pubblico ad un'equilibrata e corretta informazione degli spettatori, ossia di persone fisiche (DTF 123 II 69 consid. 3b).
4.2 Nell'ambito della revisione totale della legge sulla radiotelevisione, il Consiglio federale ha effettivamente proposto di estendere il diritto di ricorso individuale anche alle persone giuridiche (Messaggio del 18 dicembre 2002, in: FF 2003 pag. 1399 segg., in part. pag. 1569 e 1641). Su questo punto, il progetto di legge non ha dato adito a discussioni dinanzi al Consiglio nazionale (BU 2004 CN n. 153 ad art. 100 nLRTV), e non dovrebbe trovare ostacoli nemmeno nel prosieguo dell'iter legislativo. Il nuovo testo di legge non era comunque ancora stato adottato al momento della decisione dell'autorità inferiore, né lo è tuttora, e la sua entrata in vigore non appare imminente. Il riconoscimento alla ricorrente della legittimazione ad adire l'AIRR comporterebbe pertanto un cosiddetto effetto anticipato positivo del probabile regime legale futuro. Salvo particolari eccezioni, in concreto non adempiute, un tale effetto è tuttavia inammissibile poiché contrario al principio di legalità (DTF 125 II 278 consid. 3c; sentenza 2A.567/1999 del 3 aprile 2000, in: RDAF 2000 II pag. 307, consid. 6b; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 4a ed., Zurigo 2002, n. 347 segg.).
4.3 Il Tribunale federale non ha mai ammesso la necessità di garantire la controversa facoltà di ricorso - malgrado il tenore dell'art. 63
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV e i limiti derivanti dall'art. 191
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
1    La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2    Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
3    In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
4    La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.
Cost. - in virtù di norme costituzionali e convenzionali (cfr., per una fattispecie analoga, DTF 123 II 69). Ad ogni modo, già è stato detto che l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU non è applicabile a questo tipo di procedure. Il giudizio sulla conformità di un'emissione alle disposizioni in materia di programmi non ha infatti un'influenza diretta su diritti e doveri di carattere civile (DTF 123 II 69 consid. 4b; 122 II 471 consid. 2b). Analogamente, anche l'art. 14 n
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2), non trova applicazione. La ricorrente si richiama inoltre all'art. 13
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
CEDU che assicura ad ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciute nella Convenzione siano stati violati il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale (DTF 128 I 167 consid. 4.5; 123 II 402 consid. 4b/aa). Tuttavia essa non sostanzia in maniera minimamente plausibile la violazione di qualsivoglia libertà fondamentale (Mark E. Villiger, Handbuch des Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2a
ed., Zurigo 1999, n. 654). In ogni caso l'ordinamento vigente conferisce alle persone giuridiche sufficienti strumenti per tutelarsi in maniera efficace contro un'emissione televisiva. Oltre a poter facilmente provocare un ricorso popolare, comunque problematico dal profilo dell'art. 13
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
CEDU, esse possono in particolare far uso dei rimedi di diritto penale e civile, segnatamente del diritto di risposta (art. 28g
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 28g - 1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
1    Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
2    Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un'autorità al quale l'interessato ha partecipato.
segg. CC). L'AIRR può del resto sospendere l'esame di un ricorso se tali mezzi, tra l'altro più utili alla difesa di interessi privati, rimangono inutilizzati (art. 64 cpv. 3
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 64 Interfacce aperte e specificazione tecnica - Se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni, il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, può prescrivere interfacce aperte per i dispositivi o i servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi oppure emanare altre disposizioni sulla loro specificazione tecnica. In tal ambito, esso considera adeguatamente i dispositivi o servizi già presenti sul mercato e impartisce adeguati termini transitori.
LRTV; DTF 120 Ib 156 consid. 2). Infine, l'art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
Cost. non è tuttora in vigore (RU 2002 pag. 3147 segg.), per cui la doglianza di una sua pretesa violazione è in ogni caso improponibile.
5.
La ricorrente censura poi il fatto che l'autorità inferiore non le abbia accordato un termine supplementare per la raccolta delle venti firme necessarie a soddisfare i requisiti di un ricorso popolare. La prassi dell'AIRR, che agisce in questo senso soltanto se il ricorrente non è patrocinato da un avvocato mentre nel caso inverso dichiara i gravami inammissibili (decisione AIRR del 24 maggio 1996, in: GAAC 1996/60 n. 93 consid. 3), configurerebbe a suo parere un eccesso di formalismo.
5.1 Vi è formalismo eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). Da tale principio, così come da quello della buona fede, deriva l'obbligo per l'autorità di non sanzionare con l'inammissibilità determinati vizi di procedura, come ad esempio l'assenza di firma sull'atto di ricorso, ma di fissare se del caso alla parte interessata un breve termine per porvi rimedio (cfr. art. 30 cpv. 2 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
108 cpv. 3 OG, art. 52 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; DTF 120 V 413 consid. 5c e 6a). Il ricorrente deve comunque dar prova di una certa diligenza nel rispetto delle prescrizioni di forma ed il suo scritto deve ottemperare a condizioni minime (DTF 117 Ia 126 consid. 5c). Al riguardo le esigenze variano, risultando più severe, se il ricorso è redatto da un avvocato piuttosto che da una persona priva di specifiche conoscenze giuridiche (DTF 117 Ia 297 consid. 2, 126 consid. 5d; 116 II 745 consid. 2b).
5.2 Per l'esame dei reclami contro le emissioni radiotelevisive, il legislatore ha inteso istituire una procedura di facile accesso e poco formalista (Dumermuth, Rundfunkrecht, n. 458). In quest'ottica, appare di principio giustificato valutare senza eccessivo rigore la possibilità di sanare a posteriori un'impugnativa formalmente carente (Boinay, op. cit., n. 406; Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Basilea/Francoforte 1992, pag. 206 [cit. Programmaufsicht]). Per quanto concerne lo specifico requisito delle firme richieste per un ricorso popolare, un termine supplementare potrebbe di massima venir concesso, ad esempio, quando le sottoscrizioni, per una svista manifesta, si avvicinano soltanto alla ventina, oppure quando sono indicati i nomi, ma non le firme degli interessati (Boinay, loc. cit.; Dumermuth, Programmaufsicht, loc. cit.; idem, Rundfunkrecht, n. 463). Per contro, la facoltà di mutare, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, un ricorso individuale inammissibile per carenza di legittimazione in un ricorso popolare non comporta la correzione di una semplice irregolarità formale, ma implica un cambiamento più sostanziale del tipo di procedura (Boinay, op. cit., n. 524).
5.3 Se l'ammissibilità di una modifica come quella descritta risulta già di per sé dubbia (Boinay, loc. cit.), essa va in ogni caso negata nel caso specifico. La conclusione s'impone innanzitutto perché la ricorrente era assistita da un avvocato, dal quale, come osservato, si deve pretendere maggior rigore rispetto ad un profano (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 756). Inoltre il gravame dinanzi all'AIRR non accennava minimamente all'eventualità di un ricorso popolare, ma era chiaramente sviluppato come impugnativa individuale. Tale impostazione è stata assunta, per di più, nonostante il rapporto del mediatore fosse corredato dal testo delle disposizioni legali inerenti i mezzi di impugnazione e i relativi requisiti in materia di legittimazione. Già dalla semplice consultazione di tali norme al legale non poteva peraltro sfuggire che l'unico rimedio a disposizione della ricorrente era il ricorso popolare. Diversamente da quanto pretende quest'ultima, il comportamento di un avvocato, anche se negligente, è opponibile al mandante che gli affida la tutela dei propri interessi giuridici (DTF 114 Ib 67 consid. 2c; 114 II 181 consid. 2; sentenza 1P.485/1999 del 18 ottobre 1999, in: Pra 89/2000 n. 2 pag. 6,
consid. 4). Ne consegue pertanto che non concedendo all'insorgente un termine supplementare per rimediare alla rilevante manchevolezza del proprio atto di ricorso, l'autorità inferiore non è incorsa in un eccesso di formalismo.
6.
Da ultimo, la ricorrente sostiene che l'AIRR avrebbe ad ogni modo dovuto esaminare il ricorso perché sussisterebbe un interesse pubblico ai sensi dell'art. 63 cpv. 3
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV.
Ora, il disposto citato prevede espressamente che l'autore di un ricorso inammissibile non gode di alcun diritto di parte, se l'autorità decide di trattare il caso per l'interesse pubblico che riveste. Non avendo dunque alcuna facoltà di intervento in corso di procedura, l'insorgente non può nemmeno impugnare dinanzi al Tribunale federale il rifiuto dell'AIRR di entrare nel merito o l'eventuale decisione resa a tale titolo (DTF 120 Ib 156 consid. 2c; Barrelet, op. cit., n. 759; Boinay, op. cit., n. 456). Su questo punto, il ricorso in esame è perciò inammissibile.
In ogni caso, è opportuno rilevare che l'interpretazione restrittiva della nozione di interesse pubblico su cui si fonda l'AIRR non appare destituita di fondamento. Di per sé, tutti i reclami rivestono in effetti un interesse per la collettività, considerato lo scopo delle disposizioni in materia di programmi. Non è dunque errato ritenere che il controllo istituito dall'art. 63 cpv. 3
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
LRTV abbia un proprio senso logico soltanto in caso di nuove questioni giuridiche di portata fondamentale per la concezione dei programmi oppure se sono in discussione i valori fondamentali di uno Stato democratico (Boinay, op. cit., n. 454; Barrelet, loc. cit.; Dumermuth, Rundfunkrecht, n. 467).
7.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto, siccome infondato.
La tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
, 153 cpv. 1 e
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse) e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Losanna, 8 marzo 2005
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2A.172/2004
Data : 08. marzo 2005
Pubblicato : 15. aprile 2005
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Mass media
Oggetto : violazione di disposizioni in materia di programmi televisivi (transmissione Falò del 16 ottobre 2003, servizio Ci vediamo in toilette )


Registro di legislazione
CC: 28g
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 28g - 1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
1    Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
2    Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un'autorità al quale l'interessato ha partecipato.
CEDU: 6 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
6n  13
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Cost: 29 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
29a 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
29e  30 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
1    Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
2    Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3    L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
191
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
1    La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2    Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
3    In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
4    La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.
LRTV: 63 
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 63 Principi - 1 Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
1    Alle emittenti l'accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev'essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l'essenziale allo stato della tecnica, l'emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2    Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3    Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
a  a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b  all'UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.
4    Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5    Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l'UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.
64 
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 64 Interfacce aperte e specificazione tecnica - Se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni, il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, può prescrivere interfacce aperte per i dispositivi o i servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi oppure emanare altre disposizioni sulla loro specificazione tecnica. In tal ambito, esso considera adeguatamente i dispositivi o servizi già presenti sul mercato e impartisce adeguati termini transitori.
65
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 65 Demultiplazione - 1 Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
1    Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.
2    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.
OG: 30  103  106  153  156  159
PA: 3 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
10 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 10
1    Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a  se hanno un interesse personale nella causa;
b  se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bbis  se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c  se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d  se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2    Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.
52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
SR 0.103.2: 14n
Registro DTF
114-IB-67 • 114-II-181 • 116-II-745 • 117-IA-126 • 117-IA-297 • 120-IB-156 • 120-V-413 • 121-II-29 • 121-II-454 • 122-II-471 • 123-II-115 • 123-II-402 • 123-II-69 • 125-I-119 • 125-II-278 • 125-II-497 • 126-I-168 • 127-I-196 • 127-I-31 • 128-I-167 • 128-II-139 • 128-V-82 • 130-II-514
Weitere Urteile ab 2000
1P.485/1999 • 2A.172/2004 • 2A.47/1998 • 2A.567/1999
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • tribunale federale • interesse pubblico • cedu • ricorso in materia radiotelevisiva • legittimazione ricorsuale • ricorso individuale • persona giuridica • autorità inferiore • emissione televisiva • ricorso di diritto amministrativo • analogia • esaminatore • ricusazione • decisione • legge federale sulla radiotelevisione • interesse degno di protezione • rimedio giuridico • diritto a un'autorità indipendente e imparziale
... Tutti
FF
2003/1399
RDAF
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