Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 147/2011
Sentenza del 5 luglio 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2011 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 2 novembre 2010, l'avvocata A.________ ha denunciato B.________, Pretore, per titolo di minaccia, coazione, falsità in documenti, discriminazione razziale, denuncia mendace e abuso di autorità, in relazione a quanto asseritamente avvenuto nell'ambito di udienze concernenti cause nelle quali lei era parte, nel contesto dello scioglimento dello studio legale condotto con un altro avvocato e inerente alla sublocazione dei locali di detto studio. Nel quadro di una causa civile, promossa dalla denunciante in tale ambito, ella asserisce che una determinata frase non sarebbe stata verbalizzata dal pretore.
B.
Con decisione del 25 novembre 2011, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo l'assenza dei presupposti degli asseriti reati. Un'istanza di promozione dell'accusa della denunciante è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei reclami penali) del Tribunale d'appello il 16 febbraio 2011 (incarto CRP 60.2010.400).
C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare l'incarto all'autorità cantonale. Adduce la nullità dell'impugnata sentenza poiché adottata e firmata unicamente dal presidente e dalla vicecancelliera della CRP, che sarebbe una semplice funzionaria amministrativa.
La CRP rileva che la decisione è stata resa nella composizione ordinaria. B.________ rinuncia a presentare osservazioni e chiede di confermare la decisione della CRP, il Ministero pubblico propone di respingere il ricorso. Con scritto del 30 maggio 2011 la ricorrente si è pronunciata su dette osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
1.2 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro la denunciata e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
2 | Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: |
a | le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; |
b | l'esecuzione di pene e misure. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50 |
1.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 16 febbraio 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata, contrariamente alla sua tesi che si fonda sulla giurisprudenza previgente inerente alla carenza di legittimazione del semplice danneggiato (DTF 136 IV 41 consid. 1.1 e 1.4 e rinvii), dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
1.4 Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
2.
2.1 La ricorrente fa valere la violazione del diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante, segnatamente del diritto a essere giudicato da un tribunale, competente nel merito, indipendente e imparziale, fondato sulla legge (art. 30 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
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1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
criticato giudizio, emanato dalla vicecancelliera, la quale non è un magistrato riconosciuto dall'ordinamento giuridico cantonale.
2.2 Nelle proprie osservazioni, la CRP precisa che la decisione impugnata è stata resa dalla Camera nella sua composizione ordinaria (giudici Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, membri), come espressamente indicato nel rubrum della stessa. La sentenza è stata firmata dal presidente e dalla vicecancelliera, avvocata Alessandra Mondada, conformemente all'art. 263 cpv. 1 CPP/TI, rispettivamente all'art. 80 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 80 Forma - 1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
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1 | Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
2 | Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti. |
3 | I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato. |
Soltanto nelle osservazioni alle risposte degli opponenti la ricorrente si diffonde ulteriormente sulla questione, insistendo sulla disciplina previgente, secondo cui, al suo dire, il CPP/TI non istituiva alcuna competenza di redazione e/o di firma delle sentenze da parte della vicecancelliera. Ciò poiché la regolamentazione dell'art. 263 cpv. 1 CPP/TI si riferirebbe unicamente al dibattimento, ossia a una procedura non scritta ma orale, nel cui ambito il vicecancelliere terrebbe il verbale, firmato da lui e dal presidente (art. 255 cpv. 1 e 4 CPP/TI). La sentenza impugnata, emanata e/o firmata dalla vicecancelliera, alla quale difetterebbe sia la competenza a decidere sia a firmare, sarebbe quindi nulla.
2.3 La censura, come rettamente rilevato dagli opponenti, è manifestamente infondata. In effetti, la criticata decisione è stata adottata dalla CRP nella sua composizione ordinaria di tre giudici, prevista dalla legge (art. 62 cpv. 1 LOG), segnatamente dal suo presidente e dai giudici Guffi e Ranzanici, come espressamente indicato nel rubrum della stessa. La decisione, redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno, è poi stata firmata dal presidente e - rettamente - dalla vicecancelliera (cfr. per analogia art. 263 cpv. 1 CPP/T). La critica secondo cui la decisione litigiosa sarebbe nulla poiché firmata dalla vicecancelliera, è quindi priva di ogni fondamento. La circostanza che detto giudizio è stato emanato nell'ambito di una procedura scritta e non orale (come per esempio nell'ambito di un'udienza di contraddittorio giusta il rinvio dell'art. 286 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 80 Forma - 1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
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1 | Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
2 | Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti. |
3 | I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato. |
2.4 La ricorrente sembra confondere la facoltà e l'obbligo di firmare una sentenza da parte della vicecancelliera e la competenza ad adottare la decisione: quest'ultima facoltà spetta chiaramente, come imposto dal diritto costituzionale, solo ai giudici cantonali. Il fatto che secondo l'art. 21 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 80 Forma - 1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
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1 | Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
2 | Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti. |
3 | I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato. |
La ricorrente sostiene, a torto, che il citato regolamento estenderebbe e delegherebbe la competenza della redazione delle sentenze anche al vicecancelliere, competenza che al suo dire potrebbe essere determinata soltanto in una legge in senso formale, sottoposta a referendum, quale la LOG. Anche in questo ambito, ella disattende che le addotte "competenze di pertinenza preminente dei magistrati", ossia la responsabilità del giudizio e la sua adozione (art. 9
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 80 Forma - 1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
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1 | Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
2 | Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti. |
3 | I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato. |
L'accenno, in tale ambito, agli art. 35 e 36 della legge di organizzazione giudiziaria del Cantone Ginevra del 26 settembre 2010, norme dalle quali peraltro nulla risulta a sostegno della tesi ricorsuale, è inconferente (al riguardo cfr. anche DTF 129 V 335 consid. 3.2 e rinvii; 125 V 499 consid. 3a).
2.5 A sostegno della sua tesi la ricorrente richiama pure l'art. 24
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 24 Cancellieri - 1 I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. |
|
1 | I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. |
2 | Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale. |
3 | Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 60 Notificazione della sentenza - 1 Il testo integrale della sentenza, con l'indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all'autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento. |
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1 | Il testo integrale della sentenza, con l'indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all'autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento. |
2 | Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti. |
3 | Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201621 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | la firma da utilizzare; |
b | il formato della decisione e dei relativi allegati; |
c | le modalità di trasmissione; |
d | il momento in cui la decisione è considerata notificata.22 |
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF) RTF Art. 47 Notificazione delle sentenze, firma e sostituzione - (art. 60 LTF) |
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1 | Le sentenze e i dispositivi, nella misura in cui quest'ultimi vengono inviati, sono notificati per iscritto alle parti. |
2 | Le sentenze vengono firmate: |
a | dal presidente della corte o dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante; e |
b | dal cancelliere. |
3 | I dispositivi vengono firmati dal cancelliere. |
4 | In caso di notifica elettronica di sentenze e dispositivi nonché di decreti controfirmati dal cancelliere, questi ne firma la versione elettronica.47 |
5 | Gli altri decreti e la corrispondenza possono essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice dell'istruzione.48 |
6 | In caso di impedimento firmano il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.49 |
7 | In presenza di venti o più partecipanti alla procedura, le sentenze, i dispositivi e i decreti che devono essere firmati anche dal cancelliere possono essere notificati tramite invio di una copia da questi legalizzata. L'originale è firmato conformemente ai capoversi 2, 3 e 6 e archiviato presso il Tribunale federale.50 |
2.6 L'assunto ricorsuale si fonda in effetti, a torto, sulla tesi secondo cui i cancellieri sarebbero dei semplici funzionari amministrativi. In Svizzera è per contro notorio ch'essi sono giuristi qualificati, che, sotto la responsabilità dei giudici, partecipano se del caso non solo alla redazione, ma anche alla preparazione delle sentenze, la cui pronuncia rimane nondimeno di competenza esclusiva dei giudici. In effetti, il cancelliere esplica generalmente un ruolo che va ben oltre quello di semplice impiegato che svolge funzioni amministrative e redige il verbale degli atti di procedura. A livello federale, i cancellieri sono costantemente coinvolti nell'attività giusdicente, segnatamente, come previsto dalla legge (art. 24 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 24 Cancellieri - 1 I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. |
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1 | I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. |
2 | Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale. |
3 | Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 24 Cancellieri - 1 I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. |
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1 | I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. |
2 | Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale. |
3 | Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. |
n. 25 segg. in relazione ai compiti del cancelliere elencati all'art. 38
SR 173.110.131 Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF) RTF Art. 38 Posizione e compiti - (art. 24 LTF) |
|
1 | Ogni giudice ordinario ha diritto a che un cancelliere gli sia attribuito personalmente. |
2 | I cancellieri prestano, davanti alla corte, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne. |
3 | Essi svolgono i seguenti compiti: |
a | Partecipano all'istruzione delle cause. |
b | Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice. |
c | Allestiscono il verbale delle udienze e delle sedute. |
d | Redigono le sentenze, le decisioni e le ordinanze del Tribunale. |
e | Notificano per iscritto il dispositivo, se la sentenza è stata deliberata oralmente (art. 60 cpv. 2 LTF) o se la sentenza non può essere notificata immediatamente dopo essere stata pronunciata. |
f | Sorvegliano la cancelleria nell'approntamento delle sentenze, decisioni, ordinanze e dei verbali che hanno redatto e che firmano nei casi previsti. |
g | Adattano e anonimizzano le sentenze destinate alla pubblicazione o da consegnare a terzi. |
h | Si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente. |
i | Adempiono altri compiti per le corti o per il Tribunale federale. |
4 | Il giudice dell'istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in nome del giudice una decisione d'istruzione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 24 Libertà di domicilio - 1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. |
|
1 | Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. |
2 | Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. |
Sebbene le garanzie dell'art. 30 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
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1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 2 Indipendenza - 1 Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. |
|
1 | Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. |
2 | Le sue sentenze possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge. |
2.7 L'accenno alla DTF 134 I 184 non muta tale esito. In effetti, in quella decisione il Tribunale federale, esprimendosi sull'ordinamento giudiziario ticinese, aveva stabilito che l'interpretazione dell'art. 34 cpv. 2 LOG nel senso che detta norma conferiva al segretario assessore un potere giurisdizionale autonomo, parallelo a quello del pretore, era insostenibile (consid. 4 e 5). Il segretario assessore non poteva infatti sostituire sistematicamente il pretore, firmando da solo una decisione poiché in siffatte circostanze il cittadino non era in grado di verificare se il pretore, quale suo giudice costituzionale, si era assunto la responsabilità del giudizio che lo concerneva. Il Tribunale federale ha espressamente sottolineato che diverso sarebbe stato il caso qualora il pretore avesse firmato la sentenza accanto al segretario assessore che l'ha elaborata (consid. 5.5.2-5.5.4 pag. 197). Ora, nel caso di specie, come si è visto, non si è manifestamente in presenza di un potere giurisdizionale autonomo assunto dalla vicecancelliera.
2.8 La ricorrente accenna poi all'art. 80 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 80 Forma - 1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
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1 | Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza.33 Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa. |
2 | Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti. |
3 | I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato. |
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, a B.________, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 luglio 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Fonjallaz Crameri