Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 486/2009
Sentenza del 3 febbraio 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly
Cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.A.________,
B.A.________,
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
ricorrenti,
contro
C.C.________,
D.C.________,
E.________,
patrocinati dall'avv. Damiano Brusa,
opponenti.
Oggetto
ricusa del Pretore,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 24 agosto 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Tra il 1989 e il 1995 A.A.________ e B.A.________ hanno assistito F.C.________ nella tutela dei suoi interessi ereditari nella successione della madre. Una volta terminato il mandato, fra le parti sono sorti gravi disaccordi in merito alla remunerazione dei legali, sfociati in varie procedure che durano ancora oggi.
A.a Il 20 aprile 2005 F.C.________ è deceduto e gli sono subentrati gli eredi C.C.________, D.C.________ e E.________ (di seguito: gli eredi C.________).
A.b Con precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 gli eredi C.________, richiamandosi all'art. 488a CPC/TI (azione di rendiconto), hanno chiesto la consegna di diversi documenti e informazioni. A.A.________ e B.A.________ hanno interposto opposizione e la controversia è proseguita sino al Tribunale federale, che con sentenza del 9 giugno 2008 (4A 20/2008) ha confermato l'obbligo dei mandatari di trasmettere i seguenti documenti: "copia dell'atto di cessione B.A.________ e A.A.________ a X.________ del 29 dicembre 1994; resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa contro il dottor G.________; resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa yyy, appartenenti a H.________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati."
B.
Sostenendo che A.A.________ e B.A.________ non hanno dato seguito a questa sentenza, il 15 dicembre 2008 gli eredi C.________ hanno nuovamente adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di emanazione del decreto esecutivo, giusta l'art. 497 segg. CPC/TI, tendente alla consegna dei citati atti da parte dei legali.
Il 17 dicembre 2008 il Pretore ha citato le parti a comparire lunedì 9 febbraio 2009 per procedere alla discussione sull'istanza.
L'8 gennaio 2009 A.A.________ ha presentato una domanda di ricusa nei confronti del Pretore adito.
C.
Il 20 gennaio 2009 l'incarto è stato trasmesso alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per competenza (art. 30 CPC/TI) unitamente alle osservazioni del Pretore del 20 gennaio 2009 e a quelle delle controparti, datate 16 gennaio 2009.
C.a Con ordinanza del 3 marzo 2009 la Presidente della Camera adita ha ammesso le lettere inoltratele il 21 e 22 gennaio 2009 dal ricusante quale replica e assegnato a Pretore e controparti un termine per duplicare; nel medesimo atto ha respinto la domanda A.A.________ di congiungere la procedura di ricusa in corso con quella analoga avviata il 27 febbraio 2009 nell'ambito di un'altra causa e di acquisire agli atti un plico di documenti relativo a quest'ultima causa.
Il 6 marzo seguente la stessa giudice ha respinto sia la domanda di riconsiderare la precedente ordinanza "almeno per quanto attiene alla produzione in atti di un plico di documenti" sia l'istanza - presentata in via subordinata - di restituzione in intero del termine per la produzione di nuove prove, volta ad acquisire in atti il medesimo plico di documenti e a richiamare gli incarti di merito in relazione ai quali è stata formulata la nuova istanza di ricusa del 27 febbraio 2009.
In sede di duplica tanto il Pretore quanto gli eredi C.________ hanno ribadito di non ravvisare gli estremi per la ricusa.
All'udienza di discussione del 6 maggio 2009, le parti hanno notificato ulteriori mezzi di prova che sono stati solo parzialmente ammessi dalla Presidente, dopodiché l'istruttoria si è chiusa e l'udienza è proseguita come dibattimento finale; tutte le parti si sono riconfermate nelle precedenti posizioni.
C.b Statuendo il 24 agosto 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di ricusa, nella limitata misura in cui l'ha ritenuta ricevibile. Buona parte delle circostanze addotte nell'istanza di ricusa presentata l'8 gennaio 2009 - hanno osservato i giudici ticinesi - sono state infatti già vagliate nella sentenza del 14 luglio 2008.
D.
Il 30 settembre 2009 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale la modifica della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'istanza di ricusa rispettivamente, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e delle tre decisioni incidentali che l'hanno preceduta, con rinvio della causa alla II Camera civile del Tribunale d'appello per completamento d'istruttoria e nuovo giudizio.
D.a Il 5 ottobre 2009 i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore scritto di precisazione, adducendo anche fatti nuovi successivi all'introduzione del ricorso in materia civile.
D.b Il 9 ottobre seguente essi hanno poi introdotto una nuova "integrazione con domanda di misure superprovvisionali urgenti".
Con decreto del 14 ottobre 2009 la Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale domanda, i provvedimenti richiesti non essendo riferiti alla procedura di ricusa in rassegna né a quella di emanazione del decreto esecutivo avviata dagli eredi C.________ il 15 dicembre 2008.
D.c L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata invece respinta il 30 ottobre 2009.
D.d Nella risposta presentata il 3 novembre 2009 gli eredi C.________ hanno proposto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo nel merito.
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dal canto suo comunicato di non avere nessuna osservazione e si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
1.1 Il ricorso appare d'acchito inammissibile in quanto presentato da B.A.________, la quale non risulta aver partecipato alla procedura di ricusa in sede cantonale.
1.2 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
1.3 Il gravame appare ricevibile anche in quanto rivolto contro le tre decisioni incidentali pronunciate - il 3 marzo, il 6 marzo e il 6 maggio 2009 - dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello.
Queste decisioni - concernenti la mancata assegnazione di un termine per replicare alle osservazioni di controparte, la mancata congiunzione con la procedura di ricusa avviata il 27 febbraio 2009 nonché la mancata assunzione di mezzi di prova - non potevano essere impugnate prima della decisione sulla ricusa e sono suscettibili d'influire sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
1.4 Irricevibili risultano invece lo scritto inoltrato il 5 ottobre 2009, con l'annessa documentazione, e tutti i documenti che il ricorrente ha continuato a inoltrare al Tribunale federale nel corso della procedura, eccezion fatta, evidentemente, per la domanda di adozione di provvedimenti supercautelari del 9 ottobre 2009, evasa il 14 ottobre seguente.
Come ammesso dallo stesso ricorrente nell'allegato ricorsuale del 30 settembre 2009, il termine di ricorso è scaduto il 1° ottobre 2009 (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 50 Restituzione per inosservanza - 1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
|
1 | Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. |
2 | La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. |
2.
La controversia verte sulla domanda di ricusa proposta contro un magistrato che il ricorrente sente prevenuto nei suoi confronti.
La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
|
1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev'essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. Non è necessario che venga accertata un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF citata; 131 I 24 consid. 1.1 con rinvii). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza 1B 222/2007 del 29 novembre 2007 consid. 3.2.3, in RtiD 2008 II pag. 23 segg.). Lo scopo della ricusazione, giovi ricordarlo, è quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quello di garantirle la
scelta del magistrato che meglio le aggrada.
È inoltre opportuno rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e). A ogni modo, errori di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio); la domanda di ricusa non deve divenire uno strumento strategico per paralizzare la procedura.
Da ultimo, non va dimenticato che spetta a chi se ne prevale il compito sostanziare adeguatamente le condizioni della ricusa.
3.
In concreto, gli opponenti propongono di dichiarare il ricorso interamente inammissibile a causa della sua motivazione, che non soddisfa le esigenze poste dalla legge.
3.1 Nell'allegato ricorsuale viene fatta valere la violazione di numerose disposizioni della Costituzione federale, di quella cantonale e del diritto processuale ticinese.
Si tratta di censure di per sé proponibili nel quadro di un ricorso in materia civile al Tribunale federale: il diritto federale di cui all'art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
3.2 Come già ricordato nella sentenza 4A 20/2008 del 9 giugno 2008, al consid. 4.1, quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni del diritto cantonale, le esigenze di motivazione poste al ricorso sono rigorose.
3.2.1 Il Tribunale federale tratta queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
3.2.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, giova ricordare che, in linea di principio il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sui fatti così come accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
|
1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario (DTF 135 III 397 consid. 1.5) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.3 Considerati i principi appena esposti, le obiezioni mosse dagli opponenti alla motivazione dell'impugnativa sono pertinenti.
3.3.1 Invece di confrontarsi criticamente con il contenuto della decisione sulla ricusa e delle tre decisioni incidentali contestate e di indicare in maniera chiara e strutturata le ragioni che lo inducono a ritenere gli argomenti addotti dai giudici ticinesi lesivi del diritto costituzionale, il ricorrente descrive diffusamente le varie controversie che lo vedono opposto agli opponenti e alla fondazione di famiglia a loro riconducibile, come se si trattasse di un'unica grande procedura giudiziaria. Ma non è così. Nonostante l'indubbia relazione esistente fra tali cause, il ricorrente perde di vista che ognuna di esse è oggetto di una procedura a sé stante e che, fra l'altro, alcune di queste procedure sono state già decise (anche dal Tribunale federale) mentre altre sono tuttora al vaglio delle competenti autorità giudiziarie ed esulano dal tema della presente lite.
Questo comporta l'inammissibilità di tutti gli argomenti relativi ai rapporti e i conflitti esistenti tra F.C.________ e A.A.________ così come di quelli riguardanti il merito dell'azione di rendiconto nella procedura prevista dall'art. 488a CPC/TI - che ha già fatto l'oggetto di una decisione del Tribunale federale (cfr. la già citata sentenza 4A 20/2008 del 9 giugno 2008) - e di quelli concernenti l'azione di rivendicazione della proprietà delle cartelle ipotecarie, avviata dopo la domanda di ricusa in oggetto, che lo vede opposto alla fondazione di famiglia degli opponenti ed è tuttora pendente dinanzi al Pretore.
3.3.2 Va detto che anche quando rivolge la sua attenzione alla procedura di ricusa in esame, il ricorrente espone le proprie ragioni in maniera assai intricata, mescolando le critiche contro le decisioni incidentali con quelle contro la decisione sulla ricusa, gli argomenti di fatto con quelli di diritto. Ciononostante non si giustifica di dichiarare il gravame di primo acchito globalmente inammissibile, come proposto dagli opponenti. Qui di seguito, il Tribunale federale vaglierà dunque le censure che appaiono formulate in maniera sufficientemente chiara.
4.
Innanzitutto vanno trattate le doglianze espresse contro le tre decisioni incidentali.
4.1 Il ricorrente ravvede una violazione del suo diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
Ora, preso atto della lettera 22 gennaio 2009, nella quale il ricorrente chiedeva fra l'altro di essere ammesso a replicare alle osservazioni 16 gennaio 2009 degli opponenti e dello scritto da lui già prodotto il 21 gennaio 2009 in reazione alle osservazioni del Pretore, nella citata ordinanza la Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello ha ammesso ambedue gli allegati quali replica e li ha intimati a opponenti e Pretore per un'eventuale duplica entro un termine di dieci giorni. Non risulta - né viene preteso nel gravame - che il ricorrente abbia criticato questa decisione prima d'inoltrare ricorso al Tribunale federale. Egli ha invero domandato alla giudice di "riconsiderare" l'ordinanza, ma con riferimento ad altre questioni, senza contestare in alcun modo la trasmissione delle sue lettere a Pretore e controparti per duplica.
In siffatte circostanze, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito è manifestamente infondata. Il comportamento del ricorrente si scontra inoltre con il principio della buona fede processuale, in virtù del quale la parte che constata un (asserito) vizio di procedura è tenuta a segnalarlo immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi; essa non può attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso (DTF 119 Ia 221 consid. 5a pag. 228 seg.).
4.2 Lo stesso sembra valere con riferimento alla decisione della giudice - sempre contenuta nell'ordinanza del 3 marzo 2009 - di respingere la domanda di congiungere la procedura di ricusa in rassegna con quella avviata il 27 febbraio 2009 nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà di due cartelle ipotecarie promossa dalla fondazione di famiglia degli opponenti. Nella domanda di riconsiderazione dell'ordinanza il ricorrente ha infatti preso atto di questa decisione senza commentarla, auspicando solo la modifica dell'ordinanza "almeno per quanto attiene alla produzione in atti di un plico di documenti".
Sia come sia, la giudice ha spiegato di non reputar giustificata la domanda di congiunzione delle due procedure di ricusa ai sensi dell'art. 72 CPC/TI, perché la seconda istanza di ricusa si riferisce a una procedura che vede coinvolte parti diverse e sottostà alla competenza per materia di un'altra Camera del Tribunale d'appello. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente critica l'applicazione dell'art. 72 CPC/TI e definisce poco convincente la motivazione addotta dalla giudice, ma - come rilevano a ragione gli opponenti - una simile argomentazione non è certo idonea a far apparire arbitraria la sua decisione (sulla nozione di arbitrio e sulle esigenze di motivazione poste alla censura di violazione del divieto dell'arbitrio cfr. consid. 3.2).
4.3 Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove censura siccome arbitraria la decisione della giudice - pronunziata il 3 marzo 2009 e confermata il 6 marzo seguente - di non acquisire agli atti i documenti relativi alla domanda di ricusa del 27 febbraio 2009 e di non assumere i mezzi di prova (documenti e testi) proposti in occasione dell'udienza del 6 maggio 2009.
La Presidente della II Camera civile ha spiegato che, dovendo ogni istanza di ricusa essere trattata separatamente, non vi era motivo di acquisire agli atti i documenti allegati alla domanda di ricusa del 27 febbraio 2009; essa ha dipoi respinto, il 6 marzo 2009, la richiesta tendente all'acquisizione di questi documenti anche perché posteriori all'istanza di ricusa dell'8 gennaio 2009. Per quanto concerne i mezzi di prova notificati dal ricorrente all'udienza del 6 maggio 2009, la Presidente ha constatato che l'esposto di 24 pagine da lui presentato non era tanto una prova quanto una dichiarazione di parte, che come tale avrebbe potuto essere già esposta con l'istanza di ricusa, mentre l'audizione del Pretore ricusato e dello stesso ricorrente non appariva utile, essendosi entrambi già espressi sulla ricusa, così come non si vedeva infine il motivo di interrogare l'avvocato presente allo scambio verbale intervenuto tra il ricorrente e il legale degli opponenti a Vaduz, non potendo egli fornire alcuna informazione sul comportamento del Pretore.
Gli argomenti addotti dal ricorrente per contrastare l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dal magistrato non ne dimostrano il carattere arbitrario. Egli afferma che l'assunzione dei citati mezzi di prova era essenziale ai fini del giudizio, ma non è in grado di sostanziare adeguatamente questa sua tesi: non si vede infatti come potrebbe l'avvocato di Vaduz riferire - per conoscenza diretta - delle asserite dichiarazioni di disistima espresse dal Pretore nei confronti del ricorrente, né si comprende la necessità di acquisire agli atti la documentazione relativa alla domanda di ricusa presentata nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà delle due cartelle ipotecarie, che verrà trattata, separatamente, da un'altra Camera del Tribunale d'appello. Infine, occorre osservare che buona parte dei documenti prodotti dal ricorrente all'udienza del 6 maggio 2009 riguardano circostanze che hanno già fatto l'oggetto della precedente domanda di ricusa nei confronti del medesimo Pretore, decisa il 14 luglio 2008, di cui si dirà nei prossimi considerandi.
4.4 In quanto rivolto contro le tre decisioni incidentali della Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello, il ricorso si avvera pertanto infondato nella misura in cui è ammissibile.
5.
Nella sentenza impugnata buona parte degli argomenti addotti dal ricorrente contro il Pretore è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di questioni già giudicate nella sentenza di ricusa del 14 luglio 2008, nell'ambito della quale era stata esaminata la condotta processuale del Pretore sino al 25 gennaio 2008.
5.1 La II Camera civile del Tribunale d'appello ha in particolare ricordato di aver già trattato le doglianze espresse dal ricorrente in relazione all'azione di rendiconto ex art. 488a CPC/TI, sia con riferimento all'adeguatezza della procedura seguita e all'esito del giudizio in seconda istanza sia con riferimento al comportamento tenuto dal Pretore quando ha fissato la data dell'udienza di discussione e durante la stessa.
Anche la tesi secondo cui il Pretore avrebbe esternato al patrocinatore degli opponenti giudizi negativi sulla persona del ricorrente, incoraggiandolo a introdurre l'azione di rendiconto, era già stata vagliata in maniera approfondita. Ciononostante, nella pronunzia qui criticata, la Corte cantonale si è nuovamente chinata su questo tema, riferendosi pure a parte dei documenti di per sé dichiarati inammissibili, ed è giunta - ancora una volta - alla conclusione che non vi è nessuna prova a sostegno di un colloquio fra il Pretore e l'avv. Damiano Brusa dal tenore asserito dal ricorrente. "È certo invece" - hanno osservato i giudici ticinesi - "che i rapporti personali tra i rispettivi avvocati delle parti sono contrassegnati da un clima conflittuale molto marcato. [...] A tali difficili e a tratti accesi rapporti tra i legali è tuttavia del tutto estraneo il Pretore. Tale conclusione si impone a un osservatore oggettivo [...]."
5.2 Il ricorrente non contesta di aver già fatto valere questi argomenti nel quadro della precedente procedura di ricusa, decisa il 14 luglio 2008. Egli è però dell'avviso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale d'appello, tale decisione non sia passata in giudicato e che i fatti da lui addotti debbano essere rivalutati "alla luce dei nuovi elementi".
5.2.1 Ora, il ricorrente riconosce di non aver impugnato la decisione sulla ricusa del 14 luglio 2008. Contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli avrebbe senz'altro potuto sottoporla al Tribunale federale, in virtù dell'art. 92
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
La sentenza emanata il 14 luglio 2008 non può dunque più venir rimessa in discussione (art. 92 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
5.2.2 Questo non significa tuttavia che i motivi di ricusa addotti in quell'occasione non potessero venir riproposti nella domanda di ricusa inoltrata un anno più tardi, se, come preteso dal ricorrente, ad essi sono venuti ad aggiungersi elementi nuovi suscettibili di sostanziare (tutti insieme) la parzialità del Pretore contestato.
Giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC/TI chi - come il ricorrente - fonda una ricusa sull'art. 27 CPC/TI non dev'essere passato né deve aver lasciato espressamente o tacitamente passare il giudice ad atti successivi (cfr. anche DTF 134 I 20 consid. 4.3.1). Il principio della buona fede processuale vieta alla parte di far prova di attendismo e le impone di agire non appena i fatti siano interpretabili alla stregua di un insieme coerente; se lascia compiere ulteriori atti di procedura, perde il diritto alla ricusazione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 2 ad art. 27 CPC/TI; gli stessi, Appendice 2000/2004, n. 5 ad art. 29 CPC/TI). Sennonché gli estremi di una ricusazione fondata sulla parvenza di parzialità del giudice possono manifestarsi in modo progressivo, sulla scorta di circostanze convergenti. Esigere dalla parte che si attivi non appena in possesso di elementi sufficienti - a suo modo di vedere - a suffragare la domanda di ricusa, salvo poi opporle la forza di cosa giudicata della sentenza quando, successivamente, si presenta con una nuova serie di elementi che, uniti ai primi, dimostrano la parzialità del magistrato contestato non è compatibile con il principio della buona fede, che
vincola anche lo Stato (art. 5 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
5.2.3 Incombe comunque alla parte che se ne prevale l'onere di allegare e dimostrare, con un'argomentazione articolata in maniera chiara e dettagliata che, alla luce dei nuovi elementi, le ragioni addotte in precedenza dall'autorità per negare la prevenzione del giudice non sono più giustificate.
In concreto, il ricorrente non soddisfa questo suo onere. Come già in sede cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale egli argomenta come se la procedura sfociata nel giudizio del 14 luglio 2008 non avesse mai avuto luogo, come se le circostanze da lui addotte in quell'ambito non fossero state valutate. Questa strategia argomentativa, che consiste nell'esporre la propria versione degli "antefatti", senza confrontarsi con le considerazioni formulate al riguardo dalla Corte cantonale nel precedente giudizio e senza spiegare per quale motivo esse non possono più valere nel procedimento attuale, non gli giova. Così come non gli giova sostenere che il "nuovo fatto grave" risiede nella dichiarazione dell'avv. Brusa a Vaduz, che lasciava intendere l'esistenza di una prevenzione del Pretore nei suoi confronti, trattandosi di una questione che la II Camera civile del Tribunale d'appello ha esaminato in maniera approfondita ed esaustiva nella sentenza del 14 luglio 2008 (cfr. quanto esposto al consid. 5.1). Il ricorrente non sembra avvedersi che, riproponendo semplicemente lo stesso cumulo di elementi con l'aggiunta di alcune circostanze asseritamente nuove, che si rivelano poi non esserlo, o solo in minima parte, egli si espone al
rimprovero di una condotta processuale abusiva.
5.3 Anche su questo punto, dunque, il ricorso finisce per risultare inammissibile per carente motivazione.
6.
In definitiva, l'unico episodio nuovo validamente addotto a sostegno della domanda di ricusa nell'attuale procedura è il rimprovero mosso al Pretore per aver chiesto alla II Camera civile - quando le ha trasmesso l'incarto della ricusa - di decidere celermente, in considerazione della natura urgente del procedimento.
A mente del ricorrente tale richiesta sarebbe più propria a un patrocinatore di parte che a un magistrato, mentre la Corte cantonale ha ritenuto che il giudice ha semplicemente fatto prova di solerzia, solerzia che, considerata la natura della causa nell'ambito della quale è stata presentata la domanda di ricusa - volta all'esecuzione effettiva di una sentenza del Tribunale federale - non era assolutamente fuori luogo.
Nell'impugnativa il ricorrente si limita a ribadire la propria opinione senza indicare adeguatamente quali norme di diritto sarebbero state lese dai giudici ticinesi. Ancora una volta la sua censura, così come formulata, dev'essere dichiarata inammissibile.
7.
Donde la reiezione del ricorso nella limitata misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto presentato da B.A.________, il ricorso è inammissibile.
2.
In quanto presentato da A.A.________, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno agli opponenti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 febbraio 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Klett Gianinazzi