SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 3 Tassa forfettaria - (art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t |
b | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t |
c | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t |
d | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t |
e | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t |
f | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale |
g | per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale |
2 | Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
b | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
3 | Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a: |
a | 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; |
b | 70 franchi per gli altri veicoli. |
4 | In singoli casi l'UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 3 Tassa forfettaria - (art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t |
b | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t |
c | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t |
d | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t |
e | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t |
f | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale |
g | per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale |
2 | Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
b | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
3 | Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a: |
a | 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; |
b | 70 franchi per gli altri veicoli. |
4 | In singoli casi l'UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli. |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 24 Uso delle targhe - 1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
|
1 | La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
2 | Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge). |
3 | Le targhe professionali possono essere adoperate per: |
a | il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare; |
b | trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni; |
c | la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore; |
d | consentire a esperti di esaminare veicoli; |
e | la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame; |
f | tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso. |
4 | I veicoli a motore pesanti e i rimorchi pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:83 |
a | trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda; |
b | trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e; |
c | rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva. |
5 | Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 199684 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.85 |
6 | Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.86 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 3 Tassa forfettaria - (art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t |
b | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t |
c | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t |
d | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t |
e | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t |
f | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale |
g | per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale |
2 | Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
b | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
3 | Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a: |
a | 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; |
b | 70 franchi per gli altri veicoli. |
4 | In singoli casi l'UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli. |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 24 Uso delle targhe - 1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
|
1 | La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
2 | Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge). |
3 | Le targhe professionali possono essere adoperate per: |
a | il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare; |
b | trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni; |
c | la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore; |
d | consentire a esperti di esaminare veicoli; |
e | la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame; |
f | tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso. |
4 | I veicoli a motore pesanti e i rimorchi pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:83 |
a | trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda; |
b | trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e; |
c | rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva. |
5 | Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 199684 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.85 |
6 | Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.86 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 4 Eccezioni ed esenzioni - 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
|
1 | Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. |
2 | I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. |
3 | I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.7 |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 22 - 1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:66 |
|
1 | Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:66 |
a | autoveicoli; |
b | motoveicoli; |
c | motoleggere; |
d | veicoli a motore agricoli e forestali68; |
e | veicoli di lavoro muniti di motore; |
f | rimorchi. |
2 | Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:69 |
a | targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore pluritraccia che non sono motoveicoli; |
b | targhe professionali per motoveicoli a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli; |
c | targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori; |
d | tutte le targhe professionali a veicoli eccezionali della corrispondente categoria di veicoli; |
e | targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.75 |
2bis | Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.76 |
3 | L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli eccezionali.77 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 3 Tassa forfettaria - (art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t |
b | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t |
c | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t |
d | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t |
e | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t |
f | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale |
g | per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale |
2 | Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
b | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
3 | Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a: |
a | 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; |
b | 70 franchi per gli altri veicoli. |
4 | In singoli casi l'UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli. |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 22 - 1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:66 |
|
1 | Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:66 |
a | autoveicoli; |
b | motoveicoli; |
c | motoleggere; |
d | veicoli a motore agricoli e forestali68; |
e | veicoli di lavoro muniti di motore; |
f | rimorchi. |
2 | Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:69 |
a | targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore pluritraccia che non sono motoveicoli; |
b | targhe professionali per motoveicoli a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli; |
c | targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori; |
d | tutte le targhe professionali a veicoli eccezionali della corrispondente categoria di veicoli; |
e | targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.75 |
2bis | Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.76 |
3 | L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli eccezionali.77 |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 24 Uso delle targhe - 1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
|
1 | La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
2 | Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge). |
3 | Le targhe professionali possono essere adoperate per: |
a | il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare; |
b | trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni; |
c | la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore; |
d | consentire a esperti di esaminare veicoli; |
e | la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame; |
f | tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso. |
4 | I veicoli a motore pesanti e i rimorchi pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:83 |
a | trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda; |
b | trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e; |
c | rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva. |
5 | Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 199684 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.85 |
6 | Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.86 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
|
1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 19 Prova - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
|
1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni corsa iniziale e finale nel TCNA per la quale presenta una domanda di restituzione. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
|
1 | Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
2 | Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
|
1 | In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
a | veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
b | veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
c | veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento. |
2 | In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi: |
a | su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente; |
b | su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
|
1 | In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
a | veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
b | veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
c | veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento. |
2 | In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi: |
a | su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente; |
b | su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
|
1 | In deroga all'articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente: |
a | veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
b | veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23; |
c | veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all'articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l'articolo 23: fino all'equipaggiamento. |
2 | In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi: |
a | su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente; |
b | su ordine dell'UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi - 1 Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
|
1 | Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. |
2 | Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
|
1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
|
1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
|
1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
|
1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 3 Tassa forfettaria - (art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP) |
|
1 | Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t |
b | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t |
c | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t |
d | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t |
e | per gli autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t |
f | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale |
g | per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale |
2 | Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: |
a | per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
b | per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile |
3 | Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all'esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a: |
a | 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; |
b | 70 franchi per gli altri veicoli. |
4 | In singoli casi l'UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli. |
SR 741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV) OAV Art. 24 Uso delle targhe - 1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
|
1 | La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. |
2 | Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge). |
3 | Le targhe professionali possono essere adoperate per: |
a | il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare; |
b | trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni; |
c | la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore; |
d | consentire a esperti di esaminare veicoli; |
e | la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame; |
f | tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso. |
4 | I veicoli a motore pesanti e i rimorchi pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:83 |
a | trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda; |
b | trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e; |
c | rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva. |
5 | Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all'imposta secondo la legge del 21 giugno 199684 sull'imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all'imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.85 |
6 | Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.86 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall'autorità e l'assicurazione complementare di cui all'articolo 12. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 41 Termine per la dichiarazione - 1 Per i veicoli svizzeri la dichiarazione deve essere presentata giornalmente alla fine della corsa. |
|
1 | Per i veicoli svizzeri la dichiarazione deve essere presentata giornalmente alla fine della corsa. |
2 | Per i veicoli esteri valgono i seguenti termini: |
a | per la dichiarazione secondo l'articolo 40 capoverso 2: prima dell'entrata nel territorio doganale; |
b | per la dichiarazione secondo l'articolo 40 capoverso 3: |
b1 | in caso di pagamento senza contanti: al più tardi cinque giorni dopo l'uscita dal territorio doganale, |
b2 | in caso di pagamento in contanti: al momento dell'uscita dal territorio doganale. |