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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 337 |
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| Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto. [1] | ||||||
| È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. | ||||||
| Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 337 |
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| Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto. [1] | ||||||
| È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. | ||||||
| Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 3 Datori di lavoro |
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| Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: | ||||||
| il Consiglio federale quale organo direttivo supremo dell'amministrazione federale; | ||||||
| l'Assemblea federale per i Servizi del Parlamento; | ||||||
| ... | ||||||
| le Ferrovie federali svizzere; | ||||||
| il Tribunale federale; | ||||||
| il Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. | ||||||
| I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze. [4] | ||||||
| Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze. [5] | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. II 1 della L del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573). [2] Introdotta dall'all. n. II 4 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [3] Introdotta dall'all. n. II 4 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [5] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RU 2003 2133; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 513; FF 2008 349). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) Art. 2 Autorità competente - (art. 3 LPers) |
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| Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro: | ||||||
| dei segretari di Stato; | ||||||
| dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti; | ||||||
| degli alti ufficiali superiori; | ||||||
| dei segretari generali dei Dipartimenti; | ||||||
| dei vicecancellieri della Cancelleria federale; | ||||||
| dei capimissione; | ||||||
| del delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; | ||||||
| ... | ||||||
| Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione. | ||||||
| I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente. [6] | ||||||
| I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente. | ||||||
| Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893). [4] Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) Art. 6 Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA) |
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| L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata. | ||||||
| Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata. | ||||||
| Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 337 |
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| Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto. [1] | ||||||
| È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. | ||||||
| Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 337 |
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| Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto. [1] | ||||||
| È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. | ||||||
| Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 61 |
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| L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. | ||||||
| La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. | ||||||
| Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 12 [1] Termine di disdetta |
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| Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). | ||||||