SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 1 - 1 La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.6 |
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1 | La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.6 |
2 | L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 10 - 1 L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. |
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1 | L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile. |
2 | Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol47, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all'estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa.48 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 14 - 1 L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla. |
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1 | L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla. |
2 | Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
2 | ...15 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 12 - 1 Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD52 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.53La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. |
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1 | Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD52 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.53La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede all'estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale. |
1bis | Se una società acquista ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.54 |
1ter | Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell'accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).55 |
2 | Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione. |
3 | Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 16 - 1 L'imposta preventiva scade: |
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1 | L'imposta preventiva scade: |
a | sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso; |
b | ... |
c | sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD62 e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); |
d | sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso. |
2 | Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.63 |
2bis | Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: |
a | l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; |
abis | l'articolo 20a e le sue disposizioni d'esecuzione; o |
b | l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione.65 |
3 | Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 19 - 1 L'imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri valori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l'AFC equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d'imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio, deve essere pagata spontaneamente all'AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su modulo speciale. |
|
1 | L'imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri valori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l'AFC equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d'imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio, deve essere pagata spontaneamente all'AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su modulo speciale. |
2 | Per evitare complicazioni sproporzionate, l'AFC può consentire o prescrivere che il rendiconto d'imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere: |
a | che l'imposta scaduta nei primi tre trimestri civili venga accertata in modo approssimativo e quella scaduta per tutto l'anno conteggiata definitivamente soltanto dopo la fine dell'ultimo trimestre civile; |
b | che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non eccede 1 000 000 di franchi, l'imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l'anno. |
3 | Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d'imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all'imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP) e in averi i cui redditi sono soggetti all'imposta.22 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
2 | ...15 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 5 - 1 Non sono soggetti all'imposta preventiva: |
|
1 | Non sono soggetti all'imposta preventiva: |
a | le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 199021 sull'imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata; |
b | i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol23 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata; |
c | gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi; |
d | gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale; |
e | ... |
f | le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD27; |
g | gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell'8 novembre 193429 sulle banche (LBCR) approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali, sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026; |
h | i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 201531 sull'infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti; |
i | gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che: |
i1 | la FINMA ha approvato ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali: |
i2 | sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2026 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di emittente secondo il numero 1. |
1bis | Il rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1ter è riservato.33 |
1ter | In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.34 |
1quater | Il capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale: |
a | costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD; |
b | già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva; |
c | rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento; |
d | in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.35 |
1quinquies | La società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.36 |
1sexies | I capoversi 1ter-1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.37 |
1septies | Il capoverso 1bis si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del CO38 per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.39 |
2 | L'ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.40 |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 5 - 1 Non sono soggetti all'imposta preventiva: |
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1 | Non sono soggetti all'imposta preventiva: |
a | le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 199021 sull'imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata; |
b | i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol23 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata; |
c | gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi; |
d | gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale; |
e | ... |
f | le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD27; |
g | gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell'8 novembre 193429 sulle banche (LBCR) approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali, sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026; |
h | i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 201531 sull'infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti; |
i | gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che: |
i1 | la FINMA ha approvato ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali: |
i2 | sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2026 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di emittente secondo il numero 1. |
1bis | Il rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1ter è riservato.33 |
1ter | In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.34 |
1quater | Il capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale: |
a | costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD; |
b | già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva; |
c | rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento; |
d | in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.35 |
1quinquies | La società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.36 |
1sexies | I capoversi 1ter-1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.37 |
1septies | Il capoverso 1bis si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del CO38 per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.39 |
2 | L'ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.40 |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 15 - 1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
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1 | Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative: |
a | le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; |
b | i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico. |
2 | Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o provviste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti. |
SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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SR 642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) OIPrev Art. 14 - 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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1 | Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. |
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