SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
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1 | Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
2 | L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. |
3 | Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 8 Commessa pubblica - 1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
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1 | Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
2 | Si distinguono le seguenti prestazioni: |
a | prestazioni edili; |
b | forniture; |
c | prestazioni di servizi. |
3 | Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge. |
4 | Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1. |
5 | Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni - Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 11 Principi procedurali - Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali: |
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a | esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale; |
b | adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione; |
c | assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura; |
d | rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo; |
e | tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 39 Aventi diritto - 1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
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1 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
2 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l'importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il valore aggiunto lordo. |
3 | Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 31 Impegno di riduzione - 1 La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
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1 | La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
2 | L'impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: |
a | l'impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo; |
b | gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico; |
c | il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201672 sull'energia (LEne), nella quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni. |
3 | L'impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025-2030 e 2031-2040. |
4 | I gestori possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l'impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore. |
5 | Il Consiglio federale può prevedere che si tenga conto dell'utilizzo di gas metano trasportato in condotta ai fini dell'adempimento dell'impegno di riduzione, purché i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 3 siano soddisfatti. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 8 Commessa pubblica - 1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
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1 | Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
2 | Si distinguono le seguenti prestazioni: |
a | prestazioni edili; |
b | forniture; |
c | prestazioni di servizi. |
3 | Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge. |
4 | Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1. |
5 | Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 8 Commessa pubblica - 1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
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1 | Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. |
2 | Si distinguono le seguenti prestazioni: |
a | prestazioni edili; |
b | forniture; |
c | prestazioni di servizi. |
3 | Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge. |
4 | Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1-3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1. |
5 | Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni - Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 39 Aventi diritto - 1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
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1 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
2 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l'importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il valore aggiunto lordo. |
3 | Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 46 Consumo di energia nelle imprese - 1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
2 | A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell'accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni. |
3 | I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 49 Coinvolgimento di terzi - 1 L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti: |
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1 | L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti: |
a | elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali; |
b | verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi; |
c | assistenza al consumatore finale nell'allestimento del rendiconto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi; |
d | verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata. |
2 | I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 62 Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili - 1 L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un'altra autorità. |
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1 | L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un'altra autorità. |
2 | D'intesa con il Cantone interessato, l'UFAM decide in merito all'indennizzo di cui all'articolo 34 di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda.120 |
3 | Fatto salvo il capoverso 4, la ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 15, 16-18 e 73 capoversi 4 e 5. |
4 | I tribunali civili giudicano: |
a | le controversie relative a convenzioni di cui all'articolo 17 capoverso 1; |
b | le controversie relative a rapporti giuridici tra proprietari fondiari e locatari o affittuari nell'ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 41 Convenzione sugli obiettivi - 1 La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno contabile per il quale è presentata la domanda di rimborso. |
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1 | La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno contabile per il quale è presentata la domanda di rimborso. |
2 | La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia e sullo stato della tecnica e comprende le misure economiche. Queste devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle altre misure di efficienza energetica già adottate. |
3 | I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno preso nell'ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. |
4 | L'UFE verifica il rispetto della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali gli forniscono i documenti necessari a tale scopo e gli garantiscono l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in particolare: |
a | la durata minima e i punti principali della convenzione sugli obiettivi; |
b | eventuali termini e modalità per l'elaborazione della convenzione sugli obiettivi; |
c | la periodicità del rimborso e il suo disbrigo. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 39 Convenzione sugli obiettivi - 1 Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso. |
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1 | Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso. |
1bis | La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.89 |
2 | La convenzione sugli obiettivi ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è richiesto il rimborso. |
3 | La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile un obiettivo di efficienza energetica. Di regola l'aumento dell'efficienza energetica deve essere strutturato in maniera lineare. |
4 | La convenzione sugli obiettivi si considera rispettata se il grado di efficienza energetica durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 62 Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili - 1 L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un'altra autorità. |
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1 | L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un'altra autorità. |
2 | D'intesa con il Cantone interessato, l'UFAM decide in merito all'indennizzo di cui all'articolo 34 di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda.120 |
3 | Fatto salvo il capoverso 4, la ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 15, 16-18 e 73 capoversi 4 e 5. |
4 | I tribunali civili giudicano: |
a | le controversie relative a convenzioni di cui all'articolo 17 capoverso 1; |
b | le controversie relative a rapporti giuridici tra proprietari fondiari e locatari o affittuari nell'ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 39 Convenzione sugli obiettivi - 1 Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso. |
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1 | Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso. |
1bis | La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti a lunga durata di vita o orientati su diversi prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.89 |
2 | La convenzione sugli obiettivi ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è richiesto il rimborso. |
3 | La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile un obiettivo di efficienza energetica. Di regola l'aumento dell'efficienza energetica deve essere strutturato in maniera lineare. |
4 | La convenzione sugli obiettivi si considera rispettata se il grado di efficienza energetica durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 49 Coinvolgimento di terzi - 1 L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti: |
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1 | L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti: |
a | elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali; |
b | verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi; |
c | assistenza al consumatore finale nell'allestimento del rendiconto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi; |
d | verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata. |
2 | I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 31 Impegno di riduzione - 1 La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
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1 | La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
2 | L'impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: |
a | l'impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo; |
b | gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico; |
c | il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201672 sull'energia (LEne), nella quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni. |
3 | L'impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025-2030 e 2031-2040. |
4 | I gestori possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l'impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore. |
5 | Il Consiglio federale può prevedere che si tenga conto dell'utilizzo di gas metano trasportato in condotta ai fini dell'adempimento dell'impegno di riduzione, purché i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 3 siano soddisfatti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 31 Impegno di riduzione - 1 La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
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1 | La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
2 | L'impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: |
a | l'impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo; |
b | gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico; |
c | il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201672 sull'energia (LEne), nella quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni. |
3 | L'impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025-2030 e 2031-2040. |
4 | I gestori possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l'impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore. |
5 | Il Consiglio federale può prevedere che si tenga conto dell'utilizzo di gas metano trasportato in condotta ai fini dell'adempimento dell'impegno di riduzione, purché i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 3 siano soddisfatti. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
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1 | Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
2 | L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. |
3 | Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni - Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 39 Aventi diritto - 1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
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1 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
2 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l'importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il valore aggiunto lordo. |
3 | Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 43 Procedura - Il Consiglio federale disciplina la procedura; in particolare fissa il termine entro il quale va presentata la domanda. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 37 Aventi diritto - 1 Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali secondo l'articolo 39 capoverso 3 LEne è stabilito in base al rispettivo ricavo. |
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1 | Il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali secondo l'articolo 39 capoverso 3 LEne è stabilito in base al rispettivo ricavo. |
2 | I grandi impianti di ricerca per i quali è possibile richiedere il rimborso del supplemento rete in virtù dell'articolo 39 capoverso 3 secondo periodo LEne sono elencati nell'allegato 4. Il DATEC può apportare modifiche a questo allegato. |
SR 730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia OEn Art. 49 Coinvolgimento di terzi - 1 L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti: |
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1 | L'UFE può incaricare terzi di svolgere segnatamente i seguenti compiti: |
a | elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali; |
b | verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi; |
c | assistenza al consumatore finale nell'allestimento del rendiconto annuale relativo all'attuazione della convenzione sugli obiettivi; |
d | verifica delle indicazioni fornite in occasione della presentazione della domanda nonché della documentazione presentata. |
2 | I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i terzi incaricati. Essi devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 46 Consumo di energia nelle imprese - 1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
2 | A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell'accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni. |
3 | I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 68 Segreto d'ufficio - Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
|
1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
|
1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 4 Collaborazione con i Cantoni e l'economia - 1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni. |
2 | La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche. |
3 | Prima di emanare disposizioni d'esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione gli accordi già conclusi. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 39 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
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1 | Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate. |
1bis | Nell'ambito dell'attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può: |
a | emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera; |
b | affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.100 |
2 | Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni. |
3bis | Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.101 |
4 | L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.102 |
4bis | L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.103 |
5 | L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.104 Può ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.105 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 46 Consumo di energia nelle imprese - 1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
2 | A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell'accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni. |
3 | I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 1 Scopo - 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente. |
|
1 | La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente. |
2 | Essa ha lo scopo di: |
a | garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente; |
b | promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia; |
c | favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 1 Scopo - 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente. |
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1 | La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente. |
2 | Essa ha lo scopo di: |
a | garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente; |
b | promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia; |
c | favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 46 Consumo di energia nelle imprese - 1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nelle imprese. |
2 | A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell'accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni. |
3 | I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 15 Determinazione del valore della commessa - 1 Il committente stima il valore presumibile della commessa. |
|
1 | Il committente stima il valore presumibile della commessa. |
2 | Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge. |
3 | Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. |
4 | Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore. |
5 | Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48. |
6 | Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 15 Determinazione del valore della commessa - 1 Il committente stima il valore presumibile della commessa. |
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1 | Il committente stima il valore presumibile della commessa. |
2 | Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge. |
3 | Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. |
4 | Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore. |
5 | Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48. |
6 | Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 39 Aventi diritto - 1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
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1 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. |
2 | Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l'importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il valore aggiunto lordo. |
3 | Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 31 Impegno di riduzione - 1 La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
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1 | La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione). |
2 | L'impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: |
a | l'impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo; |
b | gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico; |
c | il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201672 sull'energia (LEne), nella quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni. |
3 | L'impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025-2030 e 2031-2040. |
4 | I gestori possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l'impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore. |
5 | Il Consiglio federale può prevedere che si tenga conto dell'utilizzo di gas metano trasportato in condotta ai fini dell'adempimento dell'impegno di riduzione, purché i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 3 siano soddisfatti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 67 Coinvolgimento di terzi per l'esecuzione - 1 I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
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1 | I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con: |
a | il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30); |
b | il rimborso del supplemento rete (art. 39-43); |
c | l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2); |
d | l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46); |
e | la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50). |
2 | I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti. |
3 | La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare: |
a | il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi; |
b | le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; |
c | l'eventuale riscossione di emolumenti. |
4 | Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
5 | L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 2 Scopo - La presente legge persegue: |
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a | un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica; |
b | la trasparenza della procedura di aggiudicazione; |
c | il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti; |
d | il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e contro la corruzione. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 11 Principi procedurali - Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali: |
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a | esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale; |
b | adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione; |
c | assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura; |
d | rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo; |
e | tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
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1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
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1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |