SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione - 1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
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1 | Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
a | cervo |
b | cinghiale |
c | daino, cervo Sika e muflone |
d | capriolo |
e | camoscio |
f | lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico |
g | marmotta |
h | volpe |
i | tasso |
k | martora e faina |
l | fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia |
m | colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia |
n | fagiano comune |
o | svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica |
p | beccaccia |
2 | Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco. |
3 | Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno: |
a | cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito; |
b | cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita. |
4 | I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate. |
5 | Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)5, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie. |
6 | Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 718 - Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 919 - 1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
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1 | È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
2 | Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 919 - 1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
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1 | È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
2 | Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di: |
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1 | La presente legge si prefigge di: |
a | conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; |
b | proteggere le specie animali minacciate; |
c | ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica; |
d | garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina. |
2 | Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 2 Campo di applicazione - La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: |
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a | uccelli; |
b | predatori; |
c | artiodattili; |
d | leporidi; |
e | castori, marmotte e scoiattoli. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione - 1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
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1 | Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
a | cervo |
b | cinghiale |
c | daino, cervo Sika e muflone |
d | capriolo |
e | camoscio |
f | lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico |
g | marmotta |
h | volpe |
i | tasso |
k | martora e faina |
l | fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia |
m | colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia |
n | fagiano comune |
o | svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica |
p | beccaccia |
2 | Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco. |
3 | Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno: |
a | cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito; |
b | cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita. |
4 | I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate. |
5 | Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)5, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie. |
6 | Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione - 1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
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1 | Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: |
a | cervo |
b | cinghiale |
c | daino, cervo Sika e muflone |
d | capriolo |
e | camoscio |
f | lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico |
g | marmotta |
h | volpe |
i | tasso |
k | martora e faina |
l | fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia |
m | colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia |
n | fagiano comune |
o | svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica |
p | beccaccia |
2 | Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco. |
3 | Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno: |
a | cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito; |
b | cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita. |
4 | I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate. |
5 | Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)5, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie. |
6 | Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 11 Zone protette - 1 Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
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1 | Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. |
2 | Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. |
3 | Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. |
4 | I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. |
5 | Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. |
6 | Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.10 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
|
1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.01 Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia OCP Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette - 1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.54 |
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1 | Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.54 |
2 | I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
|
1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
|
1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
|
1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
|
1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.01 Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia OCP Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette - 1 Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:23 |
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1 | Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:23 |
aeb | ... |
c | causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito; |
d | mettono gravemente in pericolo le persone; |
e | propagano epizoozie; |
f | costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico; |
g | causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia. |
2 | Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM: |
a | l'entità dell'effettivo; |
b | la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo; |
c | la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso; |
d | le misure di prevenzione dei danni adottate; |
e | il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo; |
f | la situazione della rigenerazione nel bosco.28 |
3 | Comunicano annualmente all'UFAM29 il luogo, il momento e il risultato degli interventi. |
4 | ...30 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 - 1 L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. |
|
1 | L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. |
2 | Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi. |
3 | L'Ufficio federale può concedere l'accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti: |
a | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); |
b | servizi cantonali competenti per l'esecuzione; |
c | persone soggette all'obbligo di autorizzazione o di dichiarazione; |
d | altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. |
4 | Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d'informazione e di documentazione nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 42 - 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
|
1 | Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
2 | Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. |
3 | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.26 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
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1 | I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. |
2 | Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14 |
2bis | Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15 |
3 | I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. |
4 | Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16 |
4bis | Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17 |
5 | La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: |
a | dai grandi predatori agli animali da reddito; o |
b | dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18 |
6 | La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19 |
7 | D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 157 Libero apprezzamento delle prove - Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 718 - Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 919 - 1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
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1 | È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. |
2 | Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 139 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | ... 199 |
3 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se: |
a | fa mestiere del furto; |
b | ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine; |
c | per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o |
d | per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.200 |
4 | Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 719 - 1 Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli. |
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1 | Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli. |
2 | Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario. |
3 | Gli sciami d'api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina - 1 I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
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1 | I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli. |
2 | Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |
SR 922.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) ORUAM Art. 9 Provvedimenti particolari - 1 Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
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1 | Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.25 |
1bis | Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: |
a | l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; |
b | la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno; |
c | la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta; |
d | la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; |
e | i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.26 |
1ter | Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere: |
a | per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM; |
b | per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.27 |
2 | Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.28 |
3 | Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati. |