DIN (consid. 1).
DIN comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica della decisione impugnata, osservava che, solendo l'autorità fiscale ticinese spedire le proprie decisioni alcuni giorni prima della data di notificazione figurantevi, questa va ritenuta come
DIN, che disciplina la procedura di reclamo in materia d'imposta per la difesa nazionale, e non ai sensi dell'art. 32
OG, che concerne le procedure aperte dinnanzi al Tribunale federale e che il ricorrente invoca pertanto a torto. L'art. 99 cpv. 1
DIN prevede che contro la tassazione il contribuente può reclamare per iscritto entro 30 giorni dalla sua notificazione. Conformemente all'art. 99 cpv. 2, il termme di reclamo comincia a correre il giorno successivo a quello della notificazione, ovvero, in quanto si tratti di una domenica o di un giorno festivo ufficiale, il primo giorno feriale successivo; il termine si considera come osservato se il reclamo è stato consegnato alla posta il giorno della sua scadenza. L'esito del presente ricorso dipende dal giorno in cui è cominciato effettivamente a decorrere il termine di reclamo. Se la tassazione fosse stata notificata il 2 novembre 1971, tale termine avrebbe principiato a correre il giorno successivo e sarebbe scaduto il 2 dicembre 1971; il reclamo del ricorrente consegnato pacificamente alla posta il 3 dicembre 1971, sarebbe allora tardivo. Se, per converso, la notificazione avesse avuto luogo il 3 novembre 1971, il termine avrebbe cominciato a correre il 4 novembre e sarebbe scaduto il 3 dicembre 1971, sicché in tal caso il reclamo sarebbe tempestivo. E'precisamente sulla data dell'avvenuta notifica che diverge l'opinione
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
DIN, il contribuente deve provare d'aver esercitato validamente il diritto di reclamo e, in particolare, d'averlo esercitato tempestivamente. Non può ovviamente pretendersi da lui l'impossibile. Non v'è dubbio che, per quanto riguarda l'invio del reclamo, non v'è ragione d'esonerarlo dall'obbligo di provare la data di questo atto, che si suppone redatto da lui o da un suo ausiliario. Per contro, qualora la tassazione sia notificata come lettera semplice, il reclamante non é generalmente in grado di dimostrare che essa gli è pervenuta un giorno determinato piuttosto che un altro. Incombe piuttosto all'amministrazione, che sceglie il modo con cui procedere alla notifica, sopportare l'alea risultante dall'invio come lettera semplice e assumere, di conseguenza, l'onere della prova.