OG (Erw. 3).
OG (consid. 3).
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 19 Settori di protezione delle acque |
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| I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. | ||||||
| La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee |
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| I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
| Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: | ||||||
| eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; | ||||||
| acquistare i necessari diritti reali; | ||||||
| sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 19 Settori di protezione delle acque |
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| I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. | ||||||
| La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 28 Provvedimenti concernenti le acque |
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| Se i provvedimenti secondo gli articoli 7 a 27 non permettono di soddisfare le esigenze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), il Cantone provvede affinché siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee |
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| I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
| Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: | ||||||
| eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; | ||||||
| acquistare i necessari diritti reali; | ||||||
| sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee |
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| I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
| Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: | ||||||
| eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; | ||||||
| acquistare i necessari diritti reali; | ||||||
| sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee |
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| I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
| Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: | ||||||
| eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; | ||||||
| acquistare i necessari diritti reali; | ||||||
| sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico |
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| I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: | ||||||
| dalle zone edificabili; | ||||||
| da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici. | ||||||
| Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti. [1] | ||||||
| Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. | ||||||
| Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||