SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 39 - 1 Le decisioni dell'AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. |
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1 | Le decisioni dell'AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. |
2 | Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC; esso deve contenere conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. |
3 | Se il reclamo è ammissibile, l'AFC riesamina la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni presentate. |
4 | La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che la decisione impugnata non è conforme alla legge. |
5 | La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 26 - La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 23). |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 18 Operazioni d'emissione - 1 Il negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i documenti all'atto dell'emissione. |
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1 | Il negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i documenti all'atto dell'emissione. |
2 | Il negoziatore di titoli che, in qualità di sottopartecipante, acquista documenti da un altro negoziatore e li ricolloca durante l'emissione è esonerato dalla parte di tassa che lo concerne. |
3 | Il negoziatore di titoli è inoltre considerato parte contraente se emette certificati concernenti la sottopartecipazione a crediti da mutui.106 |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 32 - 1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'AFC121 si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito. |
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1 | Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'AFC121 si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito. |
2 | Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'AFC, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell'applicazione della presente legge. Un'informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato. |
3 | Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005122 sul Tribunale federale).123 |
4 | Gli organismi cui sono affidati compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenuti a fornire informazioni come le autorità. Il capoverso 3 è applicabile per analogia. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 23 Indennità di base - 1 L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.166 |
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1 | L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.166 |
1bis | Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera.167 |
2 | ...168 |
2bis | ...169 |
3 | Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS170 (reddito determinante).171 |
SR 836.1 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) LAF Art. 3 Assegno per l'economia domestica - 1 Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica: |
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1 | Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica: |
a | i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli; |
b | i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore; |
c | i lavoratori agricoli che vivono nell'economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli. |
2 | Se ambedue i coniugi hanno diritto all'assegno per l'economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L'assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all'assegno.19 |
3 | I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all'assegno per l'economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno. |
4 | Il diritto all'assegno per l'economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l'economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l'economia domestica è sciolta. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |
SR 641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) LTB Art. 28 - 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
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1 | La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). |
2 | Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. |