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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 291 |
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| Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore. | ||||||
| Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti. [1] | ||||||
| Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 285 |
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| La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288. [1] | ||||||
| Possono domandare la revocazione: | ||||||
| i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento; | ||||||
| l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori. | ||||||
| Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a). [3] | ||||||
| Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). [4] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 260 |
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| Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. | ||||||
| La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa. | ||||||
| Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 291 |
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| Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore. | ||||||
| Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti. [1] | ||||||
| Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 291 |
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| Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore. | ||||||
| Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti. [1] | ||||||
| Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 938 |
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| Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l'uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto. | ||||||
| Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 939 |
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| Se l'avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un'indennità per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima. | ||||||
| Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l'indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla. | ||||||
| I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 938 |
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| Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l'uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto. | ||||||
| Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 291 |
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| Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore. | ||||||
| Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti. [1] | ||||||
| Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||