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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
||||||
| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 134 |
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| A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. | ||||||
| Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. [1] | ||||||
| Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. [2] | ||||||
| Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
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RS 141.0 LCit Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza Art. 3 Trovatello |
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| Il figlio minorenne di ignoti trovato in Svizzera acquisisce la cittadinanza del Cantone in cui è stato trovato e, con questa, la cittadinanza svizzera. | ||||||
| Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello. | ||||||
| Se la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquisite in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 125 |
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| Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. | ||||||
| Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi: | ||||||
| ripartizione dei compiti durante il matrimonio; | ||||||
| durata del matrimonio; | ||||||
| tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio; | ||||||
| età e salute dei coniugi; | ||||||
| reddito e patrimonio dei coniugi; | ||||||
| portata e durata delle cure ancora dovute ai figli; | ||||||
| formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento; | ||||||
| aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita. | ||||||
| Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto: | ||||||
| ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia; | ||||||
| ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa; | ||||||
| ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 120 |
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| La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. | ||||||
| I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. [1] | ||||||
| Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: | ||||||
| dopo il divorzio; | ||||||
| dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 134 |
||||||
| A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. | ||||||
| Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. [1] | ||||||
| Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. [2] | ||||||
| Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 134 |
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| A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. | ||||||
| Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. [1] | ||||||
| Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. [2] | ||||||
| Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||