SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 257 - 1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.268 |
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1 | Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.268 |
2 | Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 257 - 1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.268 |
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1 | Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.268 |
2 | Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 254 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 89 Azione collettiva - 1 Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
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1 | Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
2 | Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: |
a | proibire una lesione imminente; |
b | far cessare una lesione attuale; |
c | accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 89 Azione collettiva - 1 Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
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1 | Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
2 | Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: |
a | proibire una lesione imminente; |
b | far cessare una lesione attuale; |
c | accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 89 Azione collettiva - 1 Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
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1 | Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
2 | Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: |
a | proibire una lesione imminente; |
b | far cessare una lesione attuale; |
c | accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 253 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 89 Azione collettiva - 1 Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
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1 | Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
2 | Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: |
a | proibire una lesione imminente; |
b | far cessare una lesione attuale; |
c | accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 89 Azione collettiva - 1 Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
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1 | Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. |
2 | Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: |
a | proibire una lesione imminente; |
b | far cessare una lesione attuale; |
c | accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. |
3 | Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive. |