Urteilskopf

94 IV 144

39. Estratto della sentenza 18 ottobre 1968 della Corte di cassazione penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro Valsangiacomo
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 145

BGE 94 IV 144 S. 145

Riassunto dei fatti:
Nel 1961, nel corso di un accertamento fiscale a carico della ditta F. Ili Valsangiacomo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), fondandosi sull'art. 8 cpv. 2 LB, ordinava alla contribuente di produrre gli atti del controllo cantina, prescritto dal DCF 12 maggio 1959 sul commercio dei vini. La produzione di tali atti veniva rifiutata, per cui l'AFC infliggeva a Fausto Valsangiacomo, amministratore della società, una multa di fr. 500.--, in applicazione dell'art. 93 OLB. Valsangiacomo fece opposizione e il giudizio deferito al Pretore di Mendrisio. Questi considerò che gli atti di cui era richiesta la produzione, non erano essenziali all'accertamento della fattispecie fiscale, e ne concluse che la contribuente non poteva essere costretta a produrre gli atti richiesti. La Corte cantonale di cassazione ha respinto il ricorso del Ministero pubblico della Confederazione. Questo ha interposto ricorso per cassazione al Tribunale federale.
Erwägungen

Considerando in diritto:

4. Secondo la Corte cantonale, la questione di stabilire se gli atti del controllo cantina sono essenziali per la determinazione dell'imponibile fiscale del contribuente è di fatto, per cui, il relativo accertamento non essendo stato censurato come arbitrario, essa è vincolata al giudizio del Pretore. Ne consegue che a tale proposito, secondo il diritto ticinese, il giudizio di questo giudice sarebbe normalmente di istanza unica cantonale. Il ricorrente afferma che tratterebbesi, ad ogni modo, di una questione di diritto; l'argomentazione della Corte cantonale violerebbe l'art. 8 LB. Il Tribunale federale definisce le questioni di fatto e di diritto in applicazione degli art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b e 277 bis cpv. 1 PPF (RU 83 IV 140 consid. 3, 88 IV 114/15, 89 IV 102 consid. 2). Ma procede a tale definizione solo per stabilire i limiti del suo potere di apprezzamento, e quindi della sua competenza ratione materiae. Trattandosi di norme di natura processuale, nel cui ambito il diritto federale non contiene alcuna speciale norma derogatoria (art. 365 CP), in questo campo i cantoni non sono però vincolati alla giurisprudenza stabilita da questa sede nell'interpretazione delle norme del PPF, applicabili al ricorso federale per cassazione. Essi possono
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conferire ad un tribunale l'esclusivo giudizio sui fatti e concedere determinati rimedi limitatamente alle questioni di diritto (federale o cantonale). L'interpretazione delle relative norme di diritto cantonale, quand'anche fosse in contrasto con quella espressa dal Tribunale federale in applicazione delle analoghe norme del PPF, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione a questa sede (art. 273 cpv. 1 lett. b PPF; cfr. sentenza inedita 12 agosto 1943 su ricorso Procuratore generale della confederazione c. Maderni).