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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 919 |
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| È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. | ||||||
| Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 926 |
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| Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l'altrui illecita violenza. | ||||||
| Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso espellendone l'usurpatore entro un congruo termine dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. [1] | ||||||
| Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all'usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito. [2] | ||||||
| Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l'intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l'intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 16; FF 2024 116). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 16; FF 2024 116). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 16; FF 2024 116). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 919 |
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| È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. | ||||||
| Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 730 |
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| I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare. | ||||||
| Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall'iscrizione nel registro fondiario. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 919 |
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| È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. | ||||||
| Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 737 |
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| L'avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. | ||||||
| È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo. | ||||||
| Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 737 |
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| L'avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. | ||||||
| È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo. | ||||||
| Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 737 |
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| L'avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. | ||||||
| È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo. | ||||||
| Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 919 |
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| È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere. | ||||||
| Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 928 |
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| Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 927 |
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| Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. | ||||||
| Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore. | ||||||
| L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. | ||||||