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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
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| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
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| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 250 [1] |
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| Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. | ||||||
| Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 250 [1] |
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| Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. | ||||||
| Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 965 |
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| Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 965 |
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| Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 972 |
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| I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro. | ||||||
| Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile. | ||||||
| Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
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| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
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| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 967 |
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| Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d'un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo. | ||||||
| Per i titoli all'ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso. | ||||||
| La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all'intervento di altre persone, in particolar modo del debitore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 799 |
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| Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
| Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
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| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
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| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 884 |
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| Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. | ||||||
| Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. | ||||||
| Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 717 |
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| Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. | ||||||
| Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 922 |
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| Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. | ||||||
| La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 925 |
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| Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. | ||||||
| Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 884 |
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| Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. | ||||||
| Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. | ||||||
| Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 884 |
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| Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. | ||||||
| Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. | ||||||
| Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 923 |
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| Se la consegna ha luogo fra assenti, essa è compiuta con la consegna della cosa all'acquirente od al suo rappresentante. | ||||||