SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 1 Repubblica e Cantone di Ginevra - 1 La Repubblica di Ginevra è uno Stato di diritto democratico fondato sulla libertà, sulla giustizia, sulla responsabilità e sulla solidarietà. |
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1 | La Repubblica di Ginevra è uno Stato di diritto democratico fondato sulla libertà, sulla giustizia, sulla responsabilità e sulla solidarietà. |
2 | È uno dei Cantoni sovrani della Confederazione Svizzera ed esercita tutte le competenze che la Costituzione federale non attribuisce alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 96 Finanze - Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione, autorizza le spese e approva i conti annuali. Stabilisce le imposte. |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 96 - Nell'assicurazione di somma fissa i diritti verso terzi spettanti per effetto del sinistro all'avente diritto non passano all'assicuratore. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 96 Finanze - Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione, autorizza le spese e approva i conti annuali. Stabilisce le imposte. |