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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
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| L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. | ||||||
| In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. | ||||||
| La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). | ||||||
| L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: | ||||||
| l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; | ||||||
| l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività |
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| L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. | ||||||
| In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. | ||||||
| La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). | ||||||
| L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: | ||||||
| l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; | ||||||
| l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 33 Prove straordinarie delle sirene |
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| L'UFPP può ordinare prove straordinarie delle sirene. | ||||||
| Se un Cantone intende eseguire una prova straordinaria delle sirene, deve inoltrare una relativa domanda all'UFPP. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 156 |
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| Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona. [1] | ||||||
| Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140. | ||||||
| Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. | ||||||
| Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: | ||||||
| protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; | ||||||
| misurazione e ricognizione; | ||||||
| aiuto alla condotta; | ||||||
| comunicazione. | ||||||
| Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 144 |
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| Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. | ||||||
| Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 23 Organi federali specializzati in pericoli naturali |
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| Per l'allerta sono competenti i seguenti organi federali specializzati in pericoli naturali: | ||||||
| MeteoSvizzera: in caso di fenomeni meteorologici pericolosi; | ||||||
| l'UFAM: in caso di piene, frane e incendi boschivi; | ||||||
| l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe: in caso di pericolo valanghe; | ||||||
| il SED: in caso di terremoto. | ||||||
| Gli organi federali specializzati in pericoli naturali, d'intesa con i competenti organi cantonali, stabiliscono: | ||||||
| la loro collaborazione; | ||||||
| il contenuto e la frequenza dell'allerta; | ||||||
| l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||
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RS 520.12 OPPop Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: | ||||||
| gli organi tecnici trasversali delle autorità; | ||||||
| le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; | ||||||
| la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); | ||||||
| i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; | ||||||
| l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; | ||||||
| l'istruzione. | ||||||
| Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. | ||||||