SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 33 Prove straordinarie delle sirene - 1 L'UFPP può ordinare prove straordinarie delle sirene. |
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1 | L'UFPP può ordinare prove straordinarie delle sirene. |
2 | Se un Cantone intende eseguire una prova straordinaria delle sirene, deve inoltrare una relativa domanda all'UFPP. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 156 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.217 |
3 | Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140. |
4 | Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno218. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 66 - Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.204 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 23 Organi federali specializzati in pericoli naturali - 1 Per l'allerta sono competenti i seguenti organi federali specializzati in pericoli naturali: |
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1 | Per l'allerta sono competenti i seguenti organi federali specializzati in pericoli naturali: |
a | MeteoSvizzera: in caso di fenomeni meteorologici pericolosi; |
b | l'UFAM: in caso di piene, frane e incendi boschivi; |
c | l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe: in caso di pericolo valanghe; |
d | il SED: in caso di terremoto. |
2 | Gli organi federali specializzati in pericoli naturali, d'intesa con i competenti organi cantonali, stabiliscono: |
a | la loro collaborazione; |
b | il contenuto e la frequenza dell'allerta; |
c | l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |