SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera - 1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. |
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1 | I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. |
2 | La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. |
3 | Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero - 1 I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. |
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1 | I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. |
2 | Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. |
3 | I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 39 - 1 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. |
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1 | Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. |
2 | Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. |
3 | Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. |
4 | Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 77 - 1 Il Gran Consiglio elegge: |
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1 | Il Gran Consiglio elegge: |
a | il proprio presidente; |
b | il presidente del Consiglio di Stato; |
c | il cancelliere dello Stato; |
d | il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo; |
e | gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti; |
f | il procuratore generale e i procuratori generali supplenti. |
2 | La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 79 - 1 Il Gran Consiglio: |
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1 | Il Gran Consiglio: |
a | delibera e risolve su qualsivoglia oggetto che sottostia al voto del Popolo; |
b | esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; |
c | può esprimere il proprio parere nelle procedure di consultazione indette dalle autorità federali; |
d | decide sui conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme; |
e | accorda l'amnistia e la grazia; |
f | ... |
g | adempie gli altri compiti conferitigli dalla Costituzione o dalla legislazione. |
2 | La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni. |