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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
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| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 39 |
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| Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali. | ||||||
| Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi. | ||||||
| Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 77 |
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| Il Gran Consiglio elegge: | ||||||
| il proprio presidente; | ||||||
| il presidente del Consiglio di Stato; | ||||||
| il cancelliere dello Stato; | ||||||
| il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo; | ||||||
| gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti; | ||||||
| il procuratore generale e i procuratori generali supplenti. | ||||||
| La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 79 |
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| Il Gran Consiglio: | ||||||
| delibera e risolve su qualsivoglia oggetto che sottostia al voto del Popolo; | ||||||
| esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; | ||||||
| può esprimere il proprio parere nelle procedure di consultazione indette dalle autorità federali; | ||||||
| decide sui conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme; | ||||||
| accorda l'amnistia e la grazia; | ||||||
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| adempie gli altri compiti conferitigli dalla Costituzione o dalla legislazione. | ||||||
| La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni. | ||||||
| [1] Abrogata nella votazione popolare del 25 set. 2005, con effetto dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF il 18 giu. 2007 (FF 2007 4533art. 1 n. 1 593). | ||||||