SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 315 - 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 315 - 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 315 - 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 315 - 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 315 - 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.423 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
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2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
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2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |