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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 335 |
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| Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. | ||||||
| Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 15 Costruzione e controllo di impianti e installazioni [1] |
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| I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte. [2] Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente. | ||||||
| L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 335 |
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| Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. | ||||||
| Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 145 |
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| Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 145 |
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| Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 145 |
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| Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 145 |
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| Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 145 |
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| Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 15 Costruzione e controllo di impianti e installazioni [1] |
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| I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d'arte. [2] Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente. | ||||||
| L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee. | ||||||