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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 683 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 683 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 969 |
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| L'ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l'acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario. [1] | ||||||
| I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 683 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
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| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 683 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 959 |
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| Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione. | ||||||
| Mediante l'annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 683 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 969 |
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| L'ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l'acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario. [1] | ||||||
| I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 683 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). |