SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:110 |
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1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:110 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.111 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:110 |
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1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:110 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.111 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:110 |
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1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:110 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.111 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 140 Fusione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti: |
a | la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus); |
b | il contratto di fusione, se necessario, documentato da atto pubblico (art. 79 LFus); |
c | i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus); |
d | la relazione di revisione (art. 81 LFus); |
e | in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una fondazione. |
2 | In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus). |
3 | L'articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione della fusione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 141 Trasferimento di patrimonio - 1 Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | la decisione d'approvazione del trasferimento di patrimonio; |
b | il contratto di trasferimento. |
2 | In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento. |
3 | L'articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione del trasferimento di patrimonio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653i cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653i cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); |
b | lo statuto modificato; |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO); |
d | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo99. |
2 | ...100 |
3 | Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); |
b | lo statuto modificato; |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO); |
d | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo99. |
2 | ...100 |
3 | Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 935 - 1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato. |
2 | Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se: |
1 | al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi; |
2 | l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario; |
3 | la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o |
4 | la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato. |
3 | Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione, oltre a ordinarne la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 75 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 75 |