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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 702 |
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| Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell'interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell'impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d'acque salubri. | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 23 Revisione |
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| Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno. La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione. [1] | ||||||
| La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all'ufficio di revisione competente in virtù dell'articolo 68 LAVS [2]. | ||||||
| Il Cantone designa l'ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d'esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo. | ||||||
| L'articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [2] RS 831.10 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 25 Responsabilità per danni |
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| In deroga all'articolo 78 LPGA [1], la responsabilità degli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 23 Revisione |
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| Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno. La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione. [1] | ||||||
| La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all'ufficio di revisione competente in virtù dell'articolo 68 LAVS [2]. | ||||||
| Il Cantone designa l'ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d'esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo. | ||||||
| L'articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [2] RS 831.10 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 25 Responsabilità per danni |
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| In deroga all'articolo 78 LPGA [1], la responsabilità degli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 23 Revisione |
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| Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all'anno. La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione. [1] | ||||||
| La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all'ufficio di revisione competente in virtù dell'articolo 68 LAVS [2]. | ||||||
| Il Cantone designa l'ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d'esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo. | ||||||
| L'articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [2] RS 831.10 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 24 Ripartizione delle spese amministrative |
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| Le spese amministrative per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni in proporzione alle loro quote di partecipazione alle spese per le prestazioni complementari secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari e prevedere che la partecipazione della Confederazione alle spese amministrative sia adeguatamente ridotta in caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente legge, delle relative ordinanze o delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 25 Responsabilità per danni |
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| In deroga all'articolo 78 LPGA [1], la responsabilità degli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 25 Responsabilità per danni |
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| In deroga all'articolo 78 LPGA [1], la responsabilità degli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||