SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 74 Interessi - 1 Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. |
|
1 | Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora. |
2 | L'interesse di mora non è dovuto: |
a | nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; |
b | fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti. |
3 | A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti. |
4 | Il DFF stabilisce i saggi d'interesse. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 76 - 1 Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale. |
|
1 | Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale. |
2 | Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l'UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale. |
3 | Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale: |
a | è in mora con il pagamento; oppure |
b | non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 97 Assunzione di compiti di polizia cantonale - 1 Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest'ultimo, un accordo sulla base del quale l'UDSC è autorizzato ad adempiere compiti di polizia che sono in relazione con l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni. |
|
1 | Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest'ultimo, un accordo sulla base del quale l'UDSC è autorizzato ad adempiere compiti di polizia che sono in relazione con l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni. |
2 | Gli accordi disciplinano in particolare l'area d'impiego, la portata dei compiti e l'assunzione dei costi. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 101 Intercettazione e tastamento - 1 L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
|
1 | L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
2 | Una persona può essere tastata se: |
a | vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure |
b | sono adempite le condizioni per il fermo. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 83 Sequestro - 1 L'UDSC fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro. |
|
1 | L'UDSC fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro. |
2 | Si procede al sequestro prendendo possesso delle merci o delle cose oppure diffidando il detentore a non disporne. |
3 | Se accerta la presenza di merci che si presume siano state introdotte illecitamente nel territorio doganale, l'UDSC le sequestra a titolo di pegno doganale. Se il valore della merce lo giustifica, l'UDSC cerca di rintracciare l'avente diritto. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 83 Sequestro - 1 L'UDSC fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro. |
|
1 | L'UDSC fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro. |
2 | Si procede al sequestro prendendo possesso delle merci o delle cose oppure diffidando il detentore a non disporne. |
3 | Se accerta la presenza di merci che si presume siano state introdotte illecitamente nel territorio doganale, l'UDSC le sequestra a titolo di pegno doganale. Se il valore della merce lo giustifica, l'UDSC cerca di rintracciare l'avente diritto. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 101 Intercettazione e tastamento - 1 L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
|
1 | L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
2 | Una persona può essere tastata se: |
a | vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure |
b | sono adempite le condizioni per il fermo. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere - 1 L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
|
1 | L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
2 | Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato:90 |
a | indicazioni concernenti l'identità di persone; |
b | indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi; |
c | indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell'UDSC; |
d | indicazioni concernenti l'introduzione, l'importazione e l'esportazione di merci; |
e | indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale; |
f | indicazioni concernenti passaggi del confine; |
g | indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone. |
3 | I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall'UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico. |
4 | L'UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare: |
a | dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere; |
b | ... |
c | dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. |
6 | I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'UDSC. È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1 LPD93.94 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere - 1 L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
|
1 | L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
2 | Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato:90 |
a | indicazioni concernenti l'identità di persone; |
b | indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi; |
c | indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell'UDSC; |
d | indicazioni concernenti l'introduzione, l'importazione e l'esportazione di merci; |
e | indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale; |
f | indicazioni concernenti passaggi del confine; |
g | indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone. |
3 | I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall'UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico. |
4 | L'UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare: |
a | dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere; |
b | ... |
c | dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. |
6 | I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'UDSC. È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1 LPD93.94 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere - 1 L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
|
1 | L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
2 | Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato:90 |
a | indicazioni concernenti l'identità di persone; |
b | indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi; |
c | indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell'UDSC; |
d | indicazioni concernenti l'introduzione, l'importazione e l'esportazione di merci; |
e | indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale; |
f | indicazioni concernenti passaggi del confine; |
g | indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone. |
3 | I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall'UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico. |
4 | L'UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare: |
a | dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere; |
b | ... |
c | dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. |
6 | I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'UDSC. È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1 LPD93.94 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere - 1 L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
|
1 | L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. |
2 | Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato:90 |
a | indicazioni concernenti l'identità di persone; |
b | indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi; |
c | indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell'UDSC; |
d | indicazioni concernenti l'introduzione, l'importazione e l'esportazione di merci; |
e | indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale; |
f | indicazioni concernenti passaggi del confine; |
g | indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone. |
3 | I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall'UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico. |
4 | L'UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare: |
a | dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere; |
b | ... |
c | dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. |
6 | I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'UDSC. È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1 LPD93.94 |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 101 Intercettazione e tastamento - 1 L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
|
1 | L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
2 | Una persona può essere tastata se: |
a | vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure |
b | sono adempite le condizioni per il fermo. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 101 Intercettazione e tastamento - 1 L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
|
1 | L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
2 | Una persona può essere tastata se: |
a | vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure |
b | sono adempite le condizioni per il fermo. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 101 Intercettazione e tastamento - 1 L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
|
1 | L'UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC59. |
2 | Una persona può essere tastata se: |
a | vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure |
b | sono adempite le condizioni per il fermo. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 110 Sistemi d'informazione dell'UDSC - 1 L'UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per: |
|
1 | L'UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per: |
a | determinare e riscuotere tributi; |
b | allestire analisi dei rischi; |
c | perseguire e giudicare reati; |
d | sbrigare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; |
e | allestire statistiche; |
f | svolgere e analizzare attività di polizia nell'ambito dei controlli delle persone; |
g | svolgere e analizzare l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale; |
h | svolgere e analizzare attività nell'ambito della lotta alla criminalità.68 |
2 | A tal fine può gestire sistemi d'informazione. Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e-h è inoltre autorizzato a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della LPD69.70 |
2bis | I sistemi d'informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110a-110f.71 |
3 | Il Consiglio federale disciplina:72 |
a | l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; |
b | i cataloghi dei dati da registrare; |
c | la ripresa in un sistema d'informazione dell'UDSC di dati provenienti da altri sistemi d'informazione della Confederazione nel quadro dell'articolo 111 capoverso 1; |
d | il diritto di elaborazione dei dati; |
dbis | l'acquisizione e la comunicazione dei dati nel quadro degli articoli 112 e 113; |
e | la durata di conservazione dei dati; |
f | l'archiviazione e la distruzione dei dati. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 110 Sistemi d'informazione dell'UDSC - 1 L'UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per: |
|
1 | L'UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per: |
a | determinare e riscuotere tributi; |
b | allestire analisi dei rischi; |
c | perseguire e giudicare reati; |
d | sbrigare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; |
e | allestire statistiche; |
f | svolgere e analizzare attività di polizia nell'ambito dei controlli delle persone; |
g | svolgere e analizzare l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale; |
h | svolgere e analizzare attività nell'ambito della lotta alla criminalità.68 |
2 | A tal fine può gestire sistemi d'informazione. Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e-h è inoltre autorizzato a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della LPD69.70 |
2bis | I sistemi d'informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110a-110f.71 |
3 | Il Consiglio federale disciplina:72 |
a | l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione; |
b | i cataloghi dei dati da registrare; |
c | la ripresa in un sistema d'informazione dell'UDSC di dati provenienti da altri sistemi d'informazione della Confederazione nel quadro dell'articolo 111 capoverso 1; |
d | il diritto di elaborazione dei dati; |
dbis | l'acquisizione e la comunicazione dei dati nel quadro degli articoli 112 e 113; |
e | la durata di conservazione dei dati; |
f | l'archiviazione e la distruzione dei dati. |