SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 51 - 1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:189 |
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1 | L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:189 |
a | le nascite; |
b | il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; |
c | i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; |
d | le morti. |
2 | L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.192 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere - 1 L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963199 sulle relazioni consolari). |
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1 | L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963199 sulle relazioni consolari). |
2 | L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: |
a | cognomi; |
b | nomi; |
c | sesso; |
d | luogo e data della nascita; |
e | luogo e data della morte. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere - 1 L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963199 sulle relazioni consolari). |
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1 | L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963199 sulle relazioni consolari). |
2 | L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: |
a | cognomi; |
b | nomi; |
c | sesso; |
d | luogo e data della nascita; |
e | luogo e data della morte. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. |
2 | Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. |
3 | È fatta salva l'azione penale. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 367 Ricusazione di un arbitro - 1 Un arbitro può essere ricusato se: |
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1 | Un arbitro può essere ricusato se: |
a | non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti; |
b | vi è un motivo di ricusazione contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure |
c | sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità. |
2 | Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione nonostante abbia usato la dovuta attenzione.181 Il motivo di ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 45 - 1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
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1 | Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. |
2 | Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: |
1 | vigila sugli uffici dello stato civile; |
2 | assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; |
3 | collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; |
4 | decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; |
5 | assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. |
3 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.67 |