SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 25 - 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
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1 | Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
2 | Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.22 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 412 - 1 In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso. |
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1 | In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso. |
2 | Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 315 - 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.434 |
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1 | Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.434 |
2 | Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio. |
3 | L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
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1 | Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
2 | Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. |
3 | Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
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1 | Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
2 | Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. |
3 | Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
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1 | Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
2 | Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. |
3 | Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
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1 | Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. |
2 | Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. |
3 | Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 25 - 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
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1 | Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
2 | Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.22 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 412 - 1 In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso. |
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1 | In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso. |
2 | Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 25 - 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
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1 | Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. |
2 | Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.22 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione - 1 La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
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1 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
2 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. |
3 | Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. |
4 | I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. |
5 | L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 9 Pubblicità dei dati - I dati del RegPU sono accessibili al pubblico nel RegPU con le seguenti eccezioni: |
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a | i dati di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere b e c non sono pubblici; |
b | i dati trasmessi da altri sistemi conformemente all'articolo 8 capoverso 4 non sono accessibili al pubblico nel RegPU; se i dati sono accessibili nel sistema di provenienza, il RegPU pubblica un rimando a tale sistema. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
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1 | Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. |
2 | L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.408 |
3 | L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 312 - L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:418 |
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1 | quando ne facciano richiesta per motivi gravi; |
2 | quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati. |