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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 352 |
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| Il lavoratore deve cominciare per tempo l'esecuzione del lavoro, terminarlo entro il termine convenuto e consegnarne il prodotto al datore di lavoro. | ||||||
| Il lavoratore, qualora il lavoro eseguito risultasse difettoso per sua colpa, è tenuto a correggerlo a sue spese, nella misura in cui i difetti possono essere soppressi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 4 |
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| Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335 [1] |
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| Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. | ||||||
| La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494). | ||||||