SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
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