SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
|
1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
|
1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
|
1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
|
1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
|
1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in: |
|
a | capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; |
b | Comando Operazioni, comprendente: |
b1 | il Servizio informazioni militare, |
b2 | le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, |
b3 | le quattro divisioni territoriali, |
b4 | il comando polizia militare, |
b5 | le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, |
b6 | il Centro di competenza SWISSINT, |
b7 | il comando forze speciali; |
c | Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; |
cbis | Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; |
d | Comando Istruzione, comprendente: |
d1 | l'Istruzione superiore dei quadri, |
d2 | cinque formazioni d'addestramento, |
d3 | il personale dell'esercito. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
|
1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in: |
|
a | capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; |
b | Comando Operazioni, comprendente: |
b1 | il Servizio informazioni militare, |
b2 | le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, |
b3 | le quattro divisioni territoriali, |
b4 | il comando polizia militare, |
b5 | le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, |
b6 | il Centro di competenza SWISSINT, |
b7 | il comando forze speciali; |
c | Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; |
cbis | Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; |
d | Comando Istruzione, comprendente: |
d1 | l'Istruzione superiore dei quadri, |
d2 | cinque formazioni d'addestramento, |
d3 | il personale dell'esercito. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
|
1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in: |
|
a | capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; |
b | Comando Operazioni, comprendente: |
b1 | il Servizio informazioni militare, |
b2 | le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, |
b3 | le quattro divisioni territoriali, |
b4 | il comando polizia militare, |
b5 | le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, |
b6 | il Centro di competenza SWISSINT, |
b7 | il comando forze speciali; |
c | Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; |
cbis | Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; |
d | Comando Istruzione, comprendente: |
d1 | l'Istruzione superiore dei quadri, |
d2 | cinque formazioni d'addestramento, |
d3 | il personale dell'esercito. |