SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 21 Commercio ambulante, mandre transumanti - 1 Il commercio ambulante di animali è vietato.48 |
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1 | Il commercio ambulante di animali è vietato.48 |
2 | Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 9 Principio - La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio - 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
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1 | Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
2 | Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34 |
3 | I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali - I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:6 |
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1 | Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale. |
2 | I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. |
3 | L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali - I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:6 |
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1 | Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale. |
2 | I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. |
3 | L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio - 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
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1 | Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
2 | Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34 |
3 | I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |