|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 275 [1] |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione [2] o di un Cantone [3], è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] RS 101 [3] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##17##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 265 |
||||||
| Chiunque commette un atto direttoa mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione [1] o d'un Cantone [2],ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno [3]. | ||||||
| [1] RS 101 [2] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##16##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 [3] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 275 [1] |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione [2] o di un Cantone [3], è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] RS 101 [3] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##17##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 18 |
||||||
| Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. | ||||||
| Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 18 |
||||||
| Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. | ||||||
| Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 20 |
||||||
| Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 275 [1] |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione [2] o di un Cantone [3], è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] RS 101 [3] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##17##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 275 [1] |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione [2] o di un Cantone [3], è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] RS 101 [3] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##17##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 265 |
||||||
| Chiunque commette un atto direttoa mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione [1] o d'un Cantone [2],ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno [3]. | ||||||
| [1] RS 101 [2] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##16##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 [3] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 265 |
||||||
| Chiunque commette un atto direttoa mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione [1] o d'un Cantone [2],ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno [3]. | ||||||
| [1] RS 101 [2] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##16##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 [3] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 1 |
||||||
| Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 265 |
||||||
| Chiunque commette un atto direttoa mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione [1] o d'un Cantone [2],ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno [3]. | ||||||
| [1] RS 101 [2] RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2, 131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, ##16##,131.228,131.229, 131.231,131.232,131.233,131.234, 131.235 [3] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 266 |
||||||
| Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). | ||||||