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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 323 [1] |
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| Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. | ||||||
| I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||