SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 323 - 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
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1 | Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. |
2 | I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento. |