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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 46 |
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| Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell'ambito dello stato civile nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell'offesa la giustifichi, la riparazione morale. | ||||||
| Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza. | ||||||
| Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità [1]. | ||||||
| [1] RS 170.32 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 83 [1] |
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| Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||