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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||