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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||