S. 103 / Nr. 32 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 67 III 103

32. Sentenza 13 giugno 1941 nella causa Bulloni.

Regeste:
Non solo i termini che il debitore deve osservare, ma anche quelli imposti al
creditore sono prorogati dalle ferie ai sensi dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF (cambiamento di
giurisprudenza).
Nicht nur die vom Schuldner, sondern auch die vom Gläubiger einzuhaltenden
Fristen werden durch die Betreibungsferien nach Massgabe von Art. 63 SchKG
verlängert (Änderung der Rechtsprechung).
Les féries de poursuites visées à l'art. 63 LP prolongent non seulement les
délais que le débiteur doit obsever, mais encore ceux que le créancier est
tenu de respecter (changement de jurisprudence).

Estratto dai considerandi:
La querelata decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza è stata intimata
al Bulloni il 21 maggio 1941. Il creditore ricorrente pretende che il termine
per ricorrere non spirava il 31 maggio, ma il 10 giugno, giorno in cui egli
inoltrò il ricorso. Infatti, così argomenta, il 31 maggio cadeva nelle ferie
di Pentecoste e, in virtù dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF, il termine di ricorso restava
prorogato sino all'undici giugno.
Secondo l'attuale giurisprudenza (RU 54 III 113; 51 III 139), solo i termini
che il debitore deve osservare e non quelli imposti al creditore sono
prorogati dalle ferie

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ai sensi dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF. Ne seguirebbe in concreto l'irricevibilità del
ricorso, perchè tardivo. Ma, dopo nuovo esame, il principio che il creditore è
escluso dal beneficio delle ferie non dev'essere più mantenuto. In un primo
tempo, il Tribunale federale, facendo sua la giurisprudenza del Consiglio
federale, ha ammesso che l'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF concerne soltanto i termini assegnati
all'ufficio per compiere certi atti esecutivi. Tuttavia, con sentenza 13
settembre 1912 su ricorso Oppliger (RU 38 I 677 = Ed. sep. 15,258) il
Tribunale federale si è dipartito da questa giurisprudenza, estendendo il
beneficio dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF ai termini che deve osservare il debitore. Già
allora il Tribunale federale ha rilevato che, mentre l'art. 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
LEF vieta in
generale all'ufficio di procedere ad «atti esecutivi» durante un determinato
periodo di tempo, l'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF parla soltanto di decorrenza di termini, senza
menzionare gli «atti esecutivi» e senz'accennare che esso si applica soltanto
ad une categoria determinata dei termini prevista dalla legge sull'esecuzione
e sul fallimento. Il tenore dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF non si oppone quindi a che il
creditore sia messo al beneficio della proroga dei termini che vengono a
scadere durante le ferie. Tale soluzione si giustifica anche in virtù del
principio della parità di trattamento: in particolare appare inammissibile
esigere dal creditore ch'egli chieda, sotto pena di caducità dell'esecuzione,
certi atti esecutivi, in un periodo di tempo in cui l'ufficio non può
compierli. Nè vale obbiettare che le ferie hanno per iscopo di evitare al
debitore, per considerazioni umanitarie, gli imbarazzi di un'esecuzione
durante un periodo determinato. Infatti questo scopo non è per nulla
pregiudicato, qualora i termini assegnati al creditore, che vengono a scadere
durante le ferie, siano prorogati ai sensi dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF. Del resto, quando
il legislatore ha voluto favorire esclusivamente il debitore, l'ha detto in
termini espressi: così gli art. 58
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 58 - L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.
, 59
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 59 - 1 L'esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare118 all'eredità.119
1    L'esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare118 all'eredità.119
2    L'esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell'articolo 49.120
3    Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.
, 60
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 60 - Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene.121 Durante questo termine l'esecuzione è sospesa.
, 61
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 61 - In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.
LEF prevedono la sospensione
soltanto a favore del debitore. Il presente ricorso appare adunque tempestivo.