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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 903 |
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| Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 903 |
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| Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 899 |
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| I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili. | ||||||
| Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 886 |
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| Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 886 |
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| Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 903 |
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| Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 886 |
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| Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 900 |
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| Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste. | ||||||
| Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore. | ||||||
| Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l'osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 903 |
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| Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 903 |
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| Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 903 |
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| Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 886 |
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| Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. | ||||||