SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 903 - Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 903 - Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 899 - 1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 886 - Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 886 - Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 903 - Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 886 - Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 900 - 1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 903 - Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 903 - Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 903 - Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 886 - Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente. |