SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 8 - 1 Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legislazione su di essa fondata. |
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1 | Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legislazione su di essa fondata. |
2 | Oltre ad essere responsabile di se stesso, ognuno è responsabile verso gli altri e corresponsabile nel far sì che il diritto all'autodeterminazione sia preservato anche per le generazioni future. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
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1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
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1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 6 - 1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
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1 | Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. |
2 | Le lingue ufficiali sono: |
a | il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; |
b | il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; |
c | il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.6 |
3 | Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: |
a | il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; |
b | il tedesco per gli altri Comuni.7 |
4 | Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8 |
5 | Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9 |
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