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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
||||||
| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 95 |
||||||
| Il Cantone, i Comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici collaborano nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni assicurano che i compiti pubblici siano adempiuti da enti idonei, in modo efficace, economico e sostenibile. | ||||||
| Essi valutano periodicamente la necessità di ogni singolo compito pubblico. | ||||||
| Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone e i Comuni espongono il modo in cui sarà assicurato il finanziamento. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 4 Informazione e partecipazione |
||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge. | ||||||
| Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. | ||||||
| I piani previsti dalla presente legge sono pubblici. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 9 Obbligatorietà e adattamento |
||||||
| I piani direttori vincolano le autorità. | ||||||
| In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori sono riesaminati e, se necessario, adattati. | ||||||
| Di regola, i piani direttori sono riesaminati globalmente ogni 10 anni e, se necessario, rielaborati. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio |
||||||
| Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
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| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
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| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
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| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
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| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio |
||||||
| Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione. | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio |
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| Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
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| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
||||||
| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 92 |
||||||
| Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono raggrupparsi in consorzi. | ||||||
| Essi possono esservi obbligati se interessi pubblici importanti lo esigono. La legge disciplina la procedura. | ||||||
| I consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico. Si danno uno statuto in cui definiscono i loro compiti e la loro organizzazione. | ||||||
| Lo statuto dei consorzi intercomunali richiede l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ne accerta la legalità. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 92 |
||||||
| Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono raggrupparsi in consorzi. | ||||||
| Essi possono esservi obbligati se interessi pubblici importanti lo esigono. La legge disciplina la procedura. | ||||||
| I consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico. Si danno uno statuto in cui definiscono i loro compiti e la loro organizzazione. | ||||||
| Lo statuto dei consorzi intercomunali richiede l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ne accerta la legalità. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 92 |
||||||
| Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono raggrupparsi in consorzi. | ||||||
| Essi possono esservi obbligati se interessi pubblici importanti lo esigono. La legge disciplina la procedura. | ||||||
| I consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico. Si danno uno statuto in cui definiscono i loro compiti e la loro organizzazione. | ||||||
| Lo statuto dei consorzi intercomunali richiede l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ne accerta la legalità. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 95 |
||||||
| Il Cantone, i Comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici collaborano nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni assicurano che i compiti pubblici siano adempiuti da enti idonei, in modo efficace, economico e sostenibile. | ||||||
| Essi valutano periodicamente la necessità di ogni singolo compito pubblico. | ||||||
| Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone e i Comuni espongono il modo in cui sarà assicurato il finanziamento. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 10 Competenza e procedura |
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| I Cantoni disciplinano competenza e procedura. | ||||||
| Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all'articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 [1] sulla protezione dell'ambiente e all'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 [2] sulla protezione della natura e del paesaggio. [3] | ||||||
| [1] RS 814.01 [2] RS 451 [3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
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| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 92 |
||||||
| Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono raggrupparsi in consorzi. | ||||||
| Essi possono esservi obbligati se interessi pubblici importanti lo esigono. La legge disciplina la procedura. | ||||||
| I consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico. Si danno uno statuto in cui definiscono i loro compiti e la loro organizzazione. | ||||||
| Lo statuto dei consorzi intercomunali richiede l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ne accerta la legalità. | ||||||
|
RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
||||||
| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 10 Competenza e procedura |
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| I Cantoni disciplinano competenza e procedura. | ||||||
| Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all'articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 [1] sulla protezione dell'ambiente e all'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 [2] sulla protezione della natura e del paesaggio. [3] | ||||||
| [1] RS 814.01 [2] RS 451 [3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). | ||||||
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RS 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Art. 85 |
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| I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d'azione quanto ampia possibile. | ||||||
| Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati. | ||||||
| Esso sente i Comuni in tempo utile. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 10 Competenza e procedura |
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| I Cantoni disciplinano competenza e procedura. | ||||||
| Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all'articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 [1] sulla protezione dell'ambiente e all'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 [2] sulla protezione della natura e del paesaggio. [3] | ||||||
| [1] RS 814.01 [2] RS 451 [3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 2 Obbligo di pianificare |
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| Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. | ||||||
| Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività. | ||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. | ||||||