SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 69 Iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio - 1 L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
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1 | L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
2 | L'ufficio del registro fondiario iscrive nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base e nei fogli dei piani la menzione «costituzione della PPP prima della costruzione dell'edificio». |
3 | Entro tre mesi dal termine della costruzione, i proprietari della proprietà per piani e l'amministratore devono notificare al registro fondiario il compimento dell'edificio, presentando, se del caso, il piano di ripartizione rettificato al termine della costruzione. Su richiesta dell'ufficio del registro fondiario tale piano va corredato della conferma ufficiale di cui all'articolo 68 capoverso 2. |
4 | Se questa conferma non è fornita o se è accertato che i locali oggetto del diritto esclusivo non sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso, dopo decorrenza infruttuosa del termine e in mancanza di una sentenza giudiziaria, la proprietà per piani è convertita in comproprietà ordinaria in applicazione analogica degli articoli 976a e 976b CC. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 69 Iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio - 1 L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
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1 | L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
2 | L'ufficio del registro fondiario iscrive nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base e nei fogli dei piani la menzione «costituzione della PPP prima della costruzione dell'edificio». |
3 | Entro tre mesi dal termine della costruzione, i proprietari della proprietà per piani e l'amministratore devono notificare al registro fondiario il compimento dell'edificio, presentando, se del caso, il piano di ripartizione rettificato al termine della costruzione. Su richiesta dell'ufficio del registro fondiario tale piano va corredato della conferma ufficiale di cui all'articolo 68 capoverso 2. |
4 | Se questa conferma non è fornita o se è accertato che i locali oggetto del diritto esclusivo non sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso, dopo decorrenza infruttuosa del termine e in mancanza di una sentenza giudiziaria, la proprietà per piani è convertita in comproprietà ordinaria in applicazione analogica degli articoli 976a e 976b CC. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 75 - Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 75 - Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712p - 1 L'assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l'intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 75 - Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 75 - Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 646 - 1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712m - 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 973 - 1 Chi in buona fede, riferendosi ad un'iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, dev'essere protetto nel suo acquisto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 69 Iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio - 1 L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
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1 | L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
2 | L'ufficio del registro fondiario iscrive nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base e nei fogli dei piani la menzione «costituzione della PPP prima della costruzione dell'edificio». |
3 | Entro tre mesi dal termine della costruzione, i proprietari della proprietà per piani e l'amministratore devono notificare al registro fondiario il compimento dell'edificio, presentando, se del caso, il piano di ripartizione rettificato al termine della costruzione. Su richiesta dell'ufficio del registro fondiario tale piano va corredato della conferma ufficiale di cui all'articolo 68 capoverso 2. |
4 | Se questa conferma non è fornita o se è accertato che i locali oggetto del diritto esclusivo non sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso, dopo decorrenza infruttuosa del termine e in mancanza di una sentenza giudiziaria, la proprietà per piani è convertita in comproprietà ordinaria in applicazione analogica degli articoli 976a e 976b CC. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 69 Iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio - 1 L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
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1 | L'iscrizione di una proprietà per piani prima della costruzione dell'edificio può essere richiesta soltanto se la notificazione è presentata corredata del piano di ripartizione. |
2 | L'ufficio del registro fondiario iscrive nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base e nei fogli dei piani la menzione «costituzione della PPP prima della costruzione dell'edificio». |
3 | Entro tre mesi dal termine della costruzione, i proprietari della proprietà per piani e l'amministratore devono notificare al registro fondiario il compimento dell'edificio, presentando, se del caso, il piano di ripartizione rettificato al termine della costruzione. Su richiesta dell'ufficio del registro fondiario tale piano va corredato della conferma ufficiale di cui all'articolo 68 capoverso 2. |
4 | Se questa conferma non è fornita o se è accertato che i locali oggetto del diritto esclusivo non sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso, dopo decorrenza infruttuosa del termine e in mancanza di una sentenza giudiziaria, la proprietà per piani è convertita in comproprietà ordinaria in applicazione analogica degli articoli 976a e 976b CC. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712a - 1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712t - 1 L'amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell'amministrazione comune che gli competono per legge. |