SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 7 Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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1 | Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. |
1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |
IR 0.142.118.181 Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia) Jugoslavia Art. 4 - Gli attinenti dell'uno dei due stati che trovansi domiciliati nell'altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de' costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi. |
IR 0.142.118.181 Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia) Jugoslavia Art. 4 - Gli attinenti dell'uno dei due stati che trovansi domiciliati nell'altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de' costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi. |
IR 0.142.118.181 Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia) Jugoslavia Art. 4 - Gli attinenti dell'uno dei due stati che trovansi domiciliati nell'altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de' costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi. |
IR 0.142.118.181 Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia) Jugoslavia Art. 4 - Gli attinenti dell'uno dei due stati che trovansi domiciliati nell'altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de' costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi. |
IR 0.142.118.181 Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia) Jugoslavia Art. 4 - Gli attinenti dell'uno dei due stati che trovansi domiciliati nell'altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de' costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi. |
IR 0.142.118.181 Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia) Jugoslavia Art. 4 - Gli attinenti dell'uno dei due stati che trovansi domiciliati nell'altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de' costumi e sulla mendicità venissero nel caso il dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi. |
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) D Art. 3 - 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. |
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1 | La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. |
2 | I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. |
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) D Art. 3 - 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. |
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1 | La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. |
2 | I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. |
IR 0.631.252.913.693.3 Accordo del 15 giugno 2010 tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Rheinfelden-Autobahn (CH)/Rheinfelden-Autobahn (D) D Art. 3 - 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. |
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1 | La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. |
2 | I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine. |
SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 7 Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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1 | Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. |
1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |
SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 7 Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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1 | Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. |
1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |
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1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |
SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 7 Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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1 | Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. |
1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |
SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 7 Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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1 | Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. |
1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |
SR 836.21 Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (OAFami) OAFami Art. 7 Figli residenti all'estero - (art.4 cpv. 3 LAFam) |
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1 | Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. |
1bis | Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d'età.14 |
2 | I salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS15 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero anche in assenza di obblighi internazionali. |