|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 308 [1] |
||||||
| Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. [2] | ||||||
| L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 308 [1] |
||||||
| Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. [2] | ||||||
| L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RI 0.211.231.011 Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) - Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori Art. 5 |
||||||
| Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. | ||||||
|
RI 0.211.231.011 Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) - Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori Art. 5 |
||||||
| Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 24 Libertà di domicilio |
||||||
| Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. | ||||||
| Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 133 [1] |
||||||
| Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: | ||||||
| l'autorità parentale; | ||||||
| la custodia; | ||||||
| le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e | ||||||
| il contributo di mantenimento. | ||||||
| Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l'istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. | ||||||
| Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti |
||||||
| I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. | ||||||
| Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 301a [1] |
||||||
| L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: | ||||||
| il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o | ||||||
| la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. | ||||||
| Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. | ||||||
| Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. | ||||||
| Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RI 0.211.231.011 Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) - Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori Art. 5 |
||||||
| Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. | ||||||
|
RI 0.211.231.011 Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) - Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori Art. 5 |
||||||
| Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. | ||||||