|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 59 Principio |
||||||
| Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. | ||||||
| Sono presupposti processuali segnatamente: | ||||||
| l'interesse degno di protezione dell'attore o instante; | ||||||
| la competenza per materia e per territorio del giudice; | ||||||
| la capacità di essere parte e la capacità processuale; | ||||||
| l'assenza di litispendenza altrove; | ||||||
| l'assenza di regiudicata; | ||||||
| la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 84 Azione di condanna a una prestazione |
||||||
| Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa. | ||||||
| Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 84 Azione di condanna a una prestazione |
||||||
| Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa. | ||||||
| Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti |
||||||
| Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 62 Inizio della pendenza della causa |
||||||
| Il deposito dell'istanza di conciliazione, della petizione, dell'istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa. | ||||||
| Alle parti è data conferma del ricevimento dell'atto. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 81 Principi |
||||||
| La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: | ||||||
| le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale; | ||||||
| il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e | ||||||
| l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
||||||
| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso |
||||||
| Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. | ||||||
| Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa. [1] Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 84 Azione di condanna a una prestazione |
||||||
| Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa. | ||||||
| Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 82 Procedura |
||||||
| La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. [1] | ||||||
| Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. | ||||||
| Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. | ||||||
| La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. | ||||||
| [1] Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||