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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 28 Comunicazione |
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| La segreteria comunica l'apertura dell'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale. | ||||||
| La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta. | ||||||
| L'omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d'inchiesta. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale |
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| La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: | ||||||
| privati; | ||||||
| organi federali. | ||||||
| Non si applica al trattamento di dati personali da parte: | ||||||
| di persone fisiche per uso esclusivamente personale; | ||||||
| delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; | ||||||
| dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [1] sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. | ||||||
| Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. | ||||||
| I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
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| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 162 |
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| Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 49a [1] Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza |
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| All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. [2] L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. | ||||||
| Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. | ||||||
| Non vi è sanzione se: | ||||||
| l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26-30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione; | ||||||
| la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta; | ||||||
| il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 5 Accordi illeciti |
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| Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace. | ||||||
| Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: | ||||||
| se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e | ||||||
| se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace. | ||||||
| È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: | ||||||
| fissano direttamente o indirettamente i prezzi; | ||||||
| limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; | ||||||
| operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. | ||||||
| La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
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| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 27 Apertura di un'inchiesta |
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| Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un'inchiesta d'intesa con un membro della presidenza. L'inchiesta viene aperta in ogni caso se la segreteria vi è invitata dalla Commissione o dal DEFR. | ||||||
| La Commissione decide quali delle inchieste aperte devono essere trattate prioritariamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 5 Accordi illeciti |
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| Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace. | ||||||
| Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: | ||||||
| se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e | ||||||
| se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace. | ||||||
| È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: | ||||||
| fissano direttamente o indirettamente i prezzi; | ||||||
| limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; | ||||||
| operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. | ||||||
| La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 5 Accordi illeciti |
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| Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace. | ||||||
| Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: | ||||||
| se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e | ||||||
| se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace. | ||||||
| È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: | ||||||
| fissano direttamente o indirettamente i prezzi; | ||||||
| limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; | ||||||
| operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. | ||||||
| La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 5 Accordi illeciti |
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| Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace. | ||||||
| Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: | ||||||
| se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e | ||||||
| se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace. | ||||||
| È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: | ||||||
| fissano direttamente o indirettamente i prezzi; | ||||||
| limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; | ||||||
| operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. | ||||||
| La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 5 Accordi illeciti |
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| Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace. | ||||||
| Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: | ||||||
| se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e | ||||||
| se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace. | ||||||
| È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: | ||||||
| fissano direttamente o indirettamente i prezzi; | ||||||
| limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; | ||||||
| operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. | ||||||
| La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 49a [1] Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza |
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| All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. [2] L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. | ||||||
| Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. | ||||||
| Non vi è sanzione se: | ||||||
| l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26-30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione; | ||||||
| la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta; | ||||||
| il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 49a [1] Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza |
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| All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. [2] L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. | ||||||
| Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. | ||||||
| Non vi è sanzione se: | ||||||
| l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26-30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione; | ||||||
| la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta; | ||||||
| il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 49 Obbligo di informare |
||||||
| La segreteria e la Commissione informano il pubblico circa la loro attività. | ||||||
| La Commissione riferisce annualmente al Consiglio federale circa le sue attività. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 36 |
||||||
| L'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale: [1] | ||||||
| alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; | ||||||
| alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell'articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera; | ||||||
| in una causa con numerose parti; | ||||||
| in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [4] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione [1] |
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| Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da: [2] | ||||||
| associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; | ||||||
| organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. | ||||||
| ... | ||||||
| Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se: | ||||||
| è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o | ||||||
| sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi. [4] | ||||||
| Qualora sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l'interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. [5] | ||||||
| In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativamente applicata ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 [6] sul diritto internazionale privato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). [3] Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [4] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [5] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). [6] RS 291 [7] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 49a [1] Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza |
||||||
| All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. [2] L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. | ||||||
| Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. | ||||||
| Non vi è sanzione se: | ||||||
| l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26-30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione; | ||||||
| la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta; | ||||||
| il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059). | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 3 Campo d'applicazione materiale |
||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| all'accesso a documenti ufficiali concernentiprocedimenti civili,procedimenti penali,procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,procedure internazionali di composizione delle controversie,procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonchéprocedimenti arbitrali; | ||||||
| procedimenti civili, | ||||||
| procedimenti penali, | ||||||
| procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, | ||||||
| procedure internazionali di composizione delle controversie, | ||||||
| procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché | ||||||
| procedimenti arbitrali; | ||||||
| al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza. | ||||||
| L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati (LPD). [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
|
RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 3 Campo d'applicazione materiale |
||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| all'accesso a documenti ufficiali concernentiprocedimenti civili,procedimenti penali,procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,procedure internazionali di composizione delle controversie,procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonchéprocedimenti arbitrali; | ||||||
| procedimenti civili, | ||||||
| procedimenti penali, | ||||||
| procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, | ||||||
| procedure internazionali di composizione delle controversie, | ||||||
| procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché | ||||||
| procedimenti arbitrali; | ||||||
| al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza. | ||||||
| L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati (LPD). [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
|
RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 3 Campo d'applicazione materiale |
||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| all'accesso a documenti ufficiali concernentiprocedimenti civili,procedimenti penali,procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,procedure internazionali di composizione delle controversie,procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonchéprocedimenti arbitrali; | ||||||
| procedimenti civili, | ||||||
| procedimenti penali, | ||||||
| procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, | ||||||
| procedure internazionali di composizione delle controversie, | ||||||
| procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché | ||||||
| procedimenti arbitrali; | ||||||
| al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza. | ||||||
| L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati (LPD). [2] | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 12 Azioni per limitazioni della concorrenza |
||||||
| Chiunque è impedito nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza da una limitazione illecita della stessa può chiedere: | ||||||
| la soppressione o la cessazione dell'ostacolo; | ||||||
| il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni [1]; | ||||||
| la consegna dell'utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato. | ||||||
| Si considerano in particolare ostacoli alla concorrenza il rifiuto di relazioni commerciali e le misure discriminanti. | ||||||
| Le azioni di cui al capoverso 1 competono anche alla persona che per causa di una limitazione lecita della concorrenza subisce un impedimento più grave di quello che esige l'attuazione della limitazione medesima. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 1 Scopo |
||||||
| La legge ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 28 Comunicazione |
||||||
| La segreteria comunica l'apertura dell'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale. | ||||||
| La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta. | ||||||
| L'omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d'inchiesta. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 43 Partecipazione di terzi all'inchiesta |
||||||
| Possono annunciare la loro partecipazione all'inchiesta su una limitazione della concorrenza: | ||||||
| le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza; | ||||||
| le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta; | ||||||
| le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori. | ||||||
| La segreteria può esigere che i gruppi di sei o più partecipanti ad un'inchiesta aventi un identico interesse designino un rappresentante comune se l'inchiesta ne dovesse altrimenti risultare eccessivamente complicata. Essa può in ogni caso limitare la partecipazione a un'audizione; sono fatti salvi i diritti di parte giusta la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione eccezionale di una limitazione della concorrenza da parte del Consiglio federale (art. 8). | ||||||
| Nella procedura di esame delle concentrazioni di imprese la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
||||||
| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 47 [1] |
||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: | ||||||
| rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; | ||||||
| ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; | ||||||
| divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. | ||||||
| È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. [4] | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. | ||||||
| Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale [6]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). [3] Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 53475357). [4] Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 53475357). [5] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 65 [1] |
||||||
| Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d'affari oppure altri interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 77 [1] |
||||||
| Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini: | ||||||
| provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa; | ||||||
| una descrizione esatta:dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente,dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure | ||||||
| dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, | ||||||
| dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure | ||||||
| il sequestro di tali oggetti. | ||||||
| La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. | ||||||
| Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione. | ||||||
| La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. | ||||||
| Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
|
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 86e |
||||||
| Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86d capoverso 1. [1] | ||||||
| Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari. | ||||||
| L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 232.12 LDes Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design Art. 27 Pubblicità del registro e consultazione degli atti |
||||||
| Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti; è fatto salvo l'articolo 26. | ||||||
| Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti. | ||||||
| A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell'iscrizione a condizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull'estensione della protezione (art. 2-17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 232.12 LDes Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design Art. 48b [1] Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari |
||||||
| Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1. [2] | ||||||
| Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari. | ||||||
| L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 51 |
||||||
| Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d'opere devono fornire alle società di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati, le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione. [1] | ||||||
| Le società di gestione possono scambiarsi le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo per quanto sia necessario all'esercizio delle loro attività. [2] | ||||||
| Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore Art. 77b [1] Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari |
||||||
| Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1. [2] | ||||||
| Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari. | ||||||
| L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 162 |
||||||
| Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 162 |
||||||
| Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 162 |
||||||
| Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
||||||
| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
|
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 162 |
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| Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
||||||
| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 321 |
||||||
| Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni [1], i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi. | ||||||
| La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. | ||||||
| Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 162 |
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| Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 7 Eccezioni |
||||||
| Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: | ||||||
| ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria; | ||||||
| perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; | ||||||
| compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; | ||||||
| compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; | ||||||
| compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; | ||||||
| compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; | ||||||
| comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari; | ||||||
| far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. | ||||||
| Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari |
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| Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 1 Scopo |
||||||
| Scopo della presente legge è proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale |
||||||
| La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: | ||||||
| privati; | ||||||
| organi federali. | ||||||
| Non si applica al trattamento di dati personali da parte: | ||||||
| di persone fisiche per uso esclusivamente personale; | ||||||
| delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; | ||||||
| dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [1] sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. | ||||||
| Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. | ||||||
| I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata - (art. 2 cpv. 3 LOGA) |
||||||
| L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative: | ||||||
| le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA; | ||||||
| le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo; | ||||||
| gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato; | ||||||
| le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. | ||||||
| Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) Art. 8a Commissioni consultive e commissioni decisionali |
||||||
| Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni consultive o commissioni decisionali. | ||||||
| Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti. | ||||||
| Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 18 Commissione della concorrenza |
||||||
| Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza. [1] | ||||||
| I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi. [2] | ||||||
| La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti. | ||||||
| La Commissione prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad altre autorità. Emana raccomandazioni (art. 45 cpv. 2) e preavvisi (art. 46 cpv. 2) all'indirizzo delle autorità politiche e fornisce pareri (art. 47 cpv. 1). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). [2] Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 18354927). | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 16 Principi |
||||||
| Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati. | ||||||
| In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da: | ||||||
| un trattato internazionale; | ||||||
| clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l'altro contraente, previamente comunicate all'IFPDT; | ||||||
| garanzie specifiche stabilite dall'organo federale competente, previamente comunicate all'IFPDT; | ||||||
| clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall'IFPDT; o | ||||||
| norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall'IFPDT o da un'autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capoverso 2. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale |
||||||
| La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: | ||||||
| privati; | ||||||
| organi federali. | ||||||
| Non si applica al trattamento di dati personali da parte: | ||||||
| di persone fisiche per uso esclusivamente personale; | ||||||
| delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; | ||||||
| dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [1] sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. | ||||||
| Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. | ||||||
| I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza |
||||||
| L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. | ||||||
| Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: | ||||||
| l'Assemblea federale; | ||||||
| il Consiglio federale; | ||||||
| i tribunali della Confederazione; | ||||||
| il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; | ||||||
| le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 5 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge s'intende per: | ||||||
| dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile; | ||||||
| persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento; | ||||||
| dati personali degni di particolare protezione:i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,i dati genetici,i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,i dati concernenti le misure d'assistenza sociale; | ||||||
| i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, | ||||||
| i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, | ||||||
| i dati genetici, | ||||||
| i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, | ||||||
| i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, | ||||||
| i dati concernenti le misure d'assistenza sociale; | ||||||
| trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati; | ||||||
| comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili; | ||||||
| profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona; | ||||||
| profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica; | ||||||
| violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate; | ||||||
| organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali; | ||||||
| titolare del trattamento: il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento; | ||||||
| responsabile del trattamento: il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 7 Protezione dei dati personali sin dalla progettazione e per impostazione predefinita |
||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all'articolo 6. Li adotta sin dalla progettazione. | ||||||
| I provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere adeguati in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all'entità del trattamento dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate. | ||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto a garantire, mediante appropriate impostazioni predefinite, che il trattamento di dati personali sia circoscritto al minimo indispensabile per lo scopo perseguito, salvo che la persona interessata disponga altrimenti. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 5 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge s'intende per: | ||||||
| dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile; | ||||||
| persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento; | ||||||
| dati personali degni di particolare protezione:i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,i dati genetici,i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,i dati concernenti le misure d'assistenza sociale; | ||||||
| i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, | ||||||
| i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, | ||||||
| i dati genetici, | ||||||
| i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, | ||||||
| i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, | ||||||
| i dati concernenti le misure d'assistenza sociale; | ||||||
| trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati; | ||||||
| comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili; | ||||||
| profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona; | ||||||
| profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica; | ||||||
| violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate; | ||||||
| organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali; | ||||||
| titolare del trattamento: il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento; | ||||||
| responsabile del trattamento: il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 7 Protezione dei dati personali sin dalla progettazione e per impostazione predefinita |
||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all'articolo 6. Li adotta sin dalla progettazione. | ||||||
| I provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere adeguati in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all'entità del trattamento dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate. | ||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto a garantire, mediante appropriate impostazioni predefinite, che il trattamento di dati personali sia circoscritto al minimo indispensabile per lo scopo perseguito, salvo che la persona interessata disponga altrimenti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
||||||
| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
||||||
| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
||||||
| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
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| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
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| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
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| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
||||||
| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 28 Comunicazione |
||||||
| La segreteria comunica l'apertura dell'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale. | ||||||
| La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta. | ||||||
| L'omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d'inchiesta. | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 41 Assistenza amministrativa |
||||||
| I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare alle inchieste delle autorità in materia di concorrenza e di mettere a disposizione i documenti necessari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 42b [1] Comunicazione di dati a un'autorità estera in materia di concorrenza |
||||||
| La comunicazione di dati a un'autorità estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese interessate vi acconsentono. | ||||||
| In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorità in materia di concorrenza possono comunicare a un'autorità estera in materia di concorrenza dati confidenziali, in particolare segreti d'affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se: | ||||||
| le pratiche oggetto d'inchiesta nello Stato ricevente sono illecite anche secondo il diritto svizzero; | ||||||
| le due autorità in materia di concorrenza stanno svolgendo un'inchiesta sulle stesse pratiche o gli stessi negozi giuridici o su pratiche o negozi giuridici correlati; | ||||||
| i dati sono utilizzati dall'autorità estera soltanto ai fini dell'applicazione di disposizioni del diritto dei cartelli e come mezzi di prova riguardo all'oggetto dell'inchiesta al quale si riferisce la sua richiesta di informazioni; | ||||||
| i dati non sono utilizzati in una procedura penale o civile; | ||||||
| il diritto procedurale estero garantisce i diritti di parte e il segreto d'ufficio; e | ||||||
| i dati confidenziali non sono comunicati all'autorità estera nell'ambito di una conciliazione (art. 29) o della collaborazione alla rilevazione e all'eliminazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2). | ||||||
| Prima di trasmettere i dati all'autorità estera, le autorità in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. del DF del 20 giu. 2014 (cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza), in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3711; FF 2013 3295). | ||||||
|
RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 28 Comunicazione |
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| La segreteria comunica l'apertura dell'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale. | ||||||
| La comunicazione menziona l'oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che i terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare all'inchiesta. | ||||||
| L'omissione della pubblicazione non impedisce gli atti d'inchiesta. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 48 Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze |
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| Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. | ||||||
| I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||
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RS 251 LCart Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli Art. 25 Segreto d'ufficio e d'affari |
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| Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. | ||||||
| Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. | ||||||
| Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito. | ||||||
| Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali |
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| Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. | ||||||
| Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: | ||||||
| l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. | ||||||
| Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. | ||||||
| Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. | ||||||