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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
||||||
| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 9 |
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| I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. | ||||||
| Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 937 |
||||||
| Per i fondi iscritti [1] nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta. | ||||||
| Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 196 |
||||||
| Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 220 |
||||||
| Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all'aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell'importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti. | ||||||
| L'azione dev'essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni. | ||||||
| Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di riduzione ereditaria. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 196 |
||||||
| Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 198 |
||||||
| Sono beni propri per legge: | ||||||
| le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; | ||||||
| i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; | ||||||
| le pretese di riparazione morale; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. | ||||||
| Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. | ||||||
| Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 930 |
||||||
| Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. | ||||||
| Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 931 |
||||||
| Chi possiede una cosa mobile senza l'intenzione di esserne proprietario, può far valere la presunzione di proprietà di colui dal quale l'ha ricevuta in buona fede. | ||||||
| Se uno possiede una cosa mobile allegando un diritto reale limitato od un diritto personale, si presume l'esistenza di questo diritto, ma la presunzione cessa verso colui dal quale l'ha ricevuta. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 937 |
||||||
| Per i fondi iscritti [1] nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta. | ||||||
| Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati». | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 203 |
||||||
| Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi. | ||||||
| Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 650 [1] |
||||||
| Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. | ||||||
| La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante convenzione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua validità l'atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario. [2] | ||||||
| Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 651 |
||||||
| Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. | ||||||
| Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. | ||||||
| Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 205 |
||||||
| Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. | ||||||
| Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge. | ||||||
| I coniugi regolano i loro debiti reciproci. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
||||||
| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 200 |
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| Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova. | ||||||
| Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. | ||||||
| Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 937 |
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| Per i fondi iscritti [1] nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta. | ||||||
| Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 196 |
||||||
| Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 198 |
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| Sono beni propri per legge: | ||||||
| le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; | ||||||
| i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; | ||||||
| le pretese di riparazione morale; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 203 |
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| Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi. | ||||||
| Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 196 |
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| Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 198 |
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| Sono beni propri per legge: | ||||||
| le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; | ||||||
| i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; | ||||||
| le pretese di riparazione morale; | ||||||
| i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 209 |
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| In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri. | ||||||
| Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. | ||||||
| Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 206 |
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| Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. | ||||||
| Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile. | ||||||
| I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore. | ||||||