SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
|
a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
|
a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 24 - Possono presentare un'iniziativa: |
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a | 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare); |
b | una o più autorità (iniziativa delle autorità); |
c | un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale). |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 28 - 1 Un'iniziativa è valida se: |
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a | rispetta il principio dell'unità della materia; |
b | non è contraria al diritto superiore; |
c | non è manifestamente inattuabile. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 24 - Possono presentare un'iniziativa: |
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a | 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare); |
b | una o più autorità (iniziativa delle autorità); |
c | un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale). |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 6 Fondamenti - 1 ...18 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 15 Zone edificabili - 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 26 Principi - 1 Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono parte dei territori idonei all'agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio. |
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1 | Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono parte dei territori idonei all'agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio. |
2 | Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico. |
3 | Un'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 5 - 1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 15 Zone edificabili - 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 3 Principi pianificatori - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |