SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
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1 | Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
2 | Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell'iniziativa. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
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1 | Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
2 | L'iniziativa dev'essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore. |
3 | L'iniziativa che non rispetti il principio dell'unità della forma è trattata come proposta generica. |
4 | La forma giuridica in cui va concretata un'iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
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1 | Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
2 | L'iniziativa dev'essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore. |
3 | L'iniziativa che non rispetti il principio dell'unità della forma è trattata come proposta generica. |
4 | La forma giuridica in cui va concretata un'iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
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1 | Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
2 | L'iniziativa dev'essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore. |
3 | L'iniziativa che non rispetti il principio dell'unità della forma è trattata come proposta generica. |
4 | La forma giuridica in cui va concretata un'iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 24 - Possono presentare un'iniziativa: |
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a | 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare); |
b | una o più autorità (iniziativa delle autorità); |
c | un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale). |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 28 - 1 Un'iniziativa è valida se: |
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1 | Un'iniziativa popolare dev'essere sottoposta al voto del Popolo nei 30 mesi dopo il deposito. |
a | rispetta il principio dell'unità della materia; |
b | non è contraria al diritto superiore; |
c | non è manifestamente inattuabile. |
2 | Se l'iniziativa è in forma di proposta generica e il Gran Consiglio decide di non far preparare un progetto elaborato, la votazione popolare deve avvenire nei 18 mesi dopo il deposito dell'iniziativa. |
3 | Il Gran Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
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1 | Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
2 | L'iniziativa dev'essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore. |
3 | L'iniziativa che non rispetti il principio dell'unità della forma è trattata come proposta generica. |
4 | La forma giuridica in cui va concretata un'iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 25 - 1 Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
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1 | Un'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica. |
2 | L'iniziativa dev'essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore. |
3 | L'iniziativa che non rispetti il principio dell'unità della forma è trattata come proposta generica. |
4 | La forma giuridica in cui va concretata un'iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
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1 | Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
2 | Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell'iniziativa. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
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1 | Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all'iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale. |
2 | Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell'iniziativa. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 24 - Possono presentare un'iniziativa: |
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a | 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare); |
b | una o più autorità (iniziativa delle autorità); |
c | un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale). |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 32 - Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: |
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a | le revisioni costituzionali; |
b | i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale; |
c | le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio; |
d | le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare; |
e | le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto; |
f | le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv. 3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell'onere fiscale. |
SR 131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005 Cost./ZH Art. 23 - Con un'iniziativa si può chiedere in ogni tempo: |
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a | la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale); |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge (iniziativa legislativa); |
c | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum; |
d | il deposito da parte del Cantone di un'iniziativa in sede federale; |
e | l'apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 6 Fondamenti - 1 ...18 |
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1 | ...18 |
2 | In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori:19 |
a | sono idonei all'agricoltura; |
b | sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita; |
bbis | sono idonei alla produzione di elettricità generata da energie rinnovabili; |
c | sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive. |
3 | Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto:21 |
a | del loro comprensorio insediativo; |
b | del traffico; |
bbis | dell'approvvigionamento, segnatamente di quello di elettricità generata a partire da energie rinnovabili; |
bter | degli edifici e impianti pubblici;; |
c | delle loro superfici coltive. |
4 | Essi tengono conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 15 Zone edificabili - 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
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1 | Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
2 | Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte. |
3 | L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. |
4 | Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se: |
a | è idoneo all'edificazione; |
b | sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti; |
c | le superfici coltive non sono frazionate; |
d | la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e |
e | l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore. |
5 | La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 26 Principi |
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1 | Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono parte dei territori idonei all'agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio. |
2 | Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico. |
3 | Un'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 5 |
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1 | Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere: |
a | la descrizione esatta degli oggetti; |
b | la ragione della loro importanza nazionale; |
c | i pericoli possibili; |
d | i provvedimenti di protezione già presi; |
e | la protezione cui devesi provvedere; |
f | le proposte di miglioramento. |
2 | Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 15 Zone edificabili - 1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
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1 | Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni. |
2 | Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte. |
3 | L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. |
4 | Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se: |
a | è idoneo all'edificazione; |
b | sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti; |
c | le superfici coltive non sono frazionate; |
d | la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e |
e | l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore. |
5 | La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 1 Scopi - 1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
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1 | Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. |
2 | Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: |
a | proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; |
abis | promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; |
b | realizzare insediamenti compatti; |
bbis | creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; |
c | promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; |
d | garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; |
e | garantire la difesa nazionale; |
f | promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 3 Principi pianificatori - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
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1 | Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
2 | Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: |
a | mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; |
b | integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; |
c | tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; |
d | conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; |
e | permettere che il bosco adempia le sue funzioni. |
3 | Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: |
a | ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; |
abis | adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative |
b | preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; |
c | mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; |
d | assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; |
e | inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. |
4 | Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: |
a | tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; |
b | rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; |
c | evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. |