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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 85 Forma delle comunicazioni e della notificazione |
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| Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. | ||||||
| La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. | ||||||
| La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario. | ||||||
| La notificazione è pure considerata avvenuta: | ||||||
| in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; | ||||||
| in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione |
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| Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: | ||||||
| motiva oralmente la sentenza; e | ||||||
| non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP [2], un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni. | ||||||
| Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se: | ||||||
| una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo; | ||||||
| una parte interpone ricorso. | ||||||
| Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso. | ||||||
| Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 84 Comunicazione delle decisioni |
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| Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente. | ||||||
| Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni. | ||||||
| Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato. | ||||||
| Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni. | ||||||
| L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici. | ||||||
| Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 85 Forma delle comunicazioni e della notificazione |
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| Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. | ||||||
| La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. | ||||||
| La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario. | ||||||
| La notificazione è pure considerata avvenuta: | ||||||
| in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; | ||||||
| in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 39 Recapito |
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| Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. | ||||||
| Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. [1] | ||||||
| Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 23 |
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| Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. [1] | ||||||
| Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. | ||||||
| Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 39 Recapito |
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| Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. | ||||||
| Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. [1] | ||||||
| Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 39 Recapito |
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| Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. | ||||||
| Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. [1] | ||||||
| Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 39 Recapito |
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| Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. | ||||||
| Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. [1] | ||||||
| Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 39 Recapito |
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| Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. | ||||||
| Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. [1] | ||||||
| Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 139 [1] Notificazione per via elettronica |
||||||
| Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| la firma da utilizzare; | ||||||
| il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| il momento in cui la citazione, l'ordinanza o la decisione è considerata notificata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 133 Contenuto |
||||||
| La citazione contiene: | ||||||
| il nome e l'indirizzo della persona citata; | ||||||
| l'oggetto della causa e le parti; | ||||||
| la qualità nella quale la persona è citata; | ||||||
| il luogo, la data e l'ora in cui la persona citata deve comparire, o essere dispo-nibile in caso d'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva; | ||||||
| l'atto processuale per il quale la persona è citata; | ||||||
| le conseguenze in caso di mancata comparizione; | ||||||
| la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 136 Documenti soggetti a notificazione |
||||||
| Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente: | ||||||
| le citazioni; | ||||||
| le proprie ordinanze e decisioni; | ||||||
| gli atti scritti della controparte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 86 [1] Notificazione per via elettronica |
||||||
| Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| la firma da utilizzare; | ||||||
| il formato delle comunicazioni e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| il momento in cui la comunicazione è considerata notificata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 7 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 87 Recapito |
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| Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario. | ||||||
| Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente. | ||||||
| Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. | ||||||
| Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 49 Notificazione viziata |
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| Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 354 Opposizione |
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| Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: | ||||||
| l'imputato; | ||||||
| l'accusatore privato; | ||||||
| altri diretti interessati; | ||||||
| il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale. | ||||||
| L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta. [2] | ||||||
| Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata. | ||||||
| Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 355 Procedura in caso di opposizione |
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| Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima. | ||||||
| Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l'opponente ingiustificatamente non compare, l'opposizione è considerata ritirata. | ||||||
| Assunte le prove, il pubblico ministero decide se: | ||||||
| confermare il decreto d'accusa; | ||||||
| abbandonare il procedimento; | ||||||
| emettere un nuovo decreto d'accusa; | ||||||
| promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado. | ||||||