SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 1a - 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
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1 | Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
a | il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; |
b | che prestano servizio militare a titolo volontario; o |
c | che prestano servizio nell'amministrazione militare.10 |
1bis | In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.11 |
2 | Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199512 sul servizio civile sostitutivo. |
2bis | Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.13 |
3 | Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201914 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.15 |
4 | I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 201116 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199517 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.18 |
4bis | Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).20 |
5 | Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio». |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza - 1 La Confederazione si assume i costi per: |
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1 | La Confederazione si assume i costi per: |
a | l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centrali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza nonché i relativi costi delle componenti decentralizzate di sua competenza; |
b | l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi impianti di trasmissione e delle relative infrastrutture; |
c | l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale. |
2 | I Cantoni si assumono i costi per: |
a | l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti; |
b | l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centrali; |
c | i collegamenti ridondanti tra le sottoreti nella misura in cui non siano parte integrante del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro; |
d | l'approntamento dei terminali a livello cantonale, salvo quelli acquisiti dalla Confederazione (art. 76 cpv. 1); |
e | l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi per la coutenza degli impianti di trasmissione della Confederazione. |
4 | I terzi si assumono i costi dei propri terminali. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire che i Cantoni o terzi si assumano i costi supplementari che cagionano alla Confederazione a causa di ritardi nell'attuazione di misure di manutenzione o di salvaguardia del valore. |
SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 1a - 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
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1 | Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
a | il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; |
b | che prestano servizio militare a titolo volontario; o |
c | che prestano servizio nell'amministrazione militare.10 |
1bis | In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.11 |
2 | Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199512 sul servizio civile sostitutivo. |
2bis | Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.13 |
3 | Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201914 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.15 |
4 | I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 201116 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199517 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.18 |
4bis | Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).20 |
5 | Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio». |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 22 - 1 La Confederazione coordina a livello nazionale l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e: |
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1 | La Confederazione coordina a livello nazionale l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e: |
a | gli organi di condotta; |
b | l'esercito; |
c | gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 3 capoverso 3. |
2 | L'UFPP assicura l'offerta formativa per l'istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta. |
3 | Assicura l'istruzione nell'uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell'uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l'allarme e informare la popolazione. |
4 | Può convenire con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe estere l'organizzazione di altri corsi d'istruzione ed esercitazioni. |
5 | Può offrire altri corsi d'istruzione nel settore della protezione della popolazione. |
6 | Gestisce un centro d'istruzione. |
7 | Il Consiglio federale disciplina le competenze nel campo dell'istruzione. |
SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 1a - 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
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1 | Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
a | il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; |
b | che prestano servizio militare a titolo volontario; o |
c | che prestano servizio nell'amministrazione militare.10 |
1bis | In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.11 |
2 | Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199512 sul servizio civile sostitutivo. |
2bis | Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.13 |
3 | Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201914 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.15 |
4 | I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 201116 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199517 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.18 |
4bis | Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).20 |
5 | Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio». |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza - 1 La Confederazione si assume i costi per: |
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1 | La Confederazione si assume i costi per: |
a | l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centrali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza nonché i relativi costi delle componenti decentralizzate di sua competenza; |
b | l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi impianti di trasmissione e delle relative infrastrutture; |
c | l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale. |
2 | I Cantoni si assumono i costi per: |
a | l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti; |
b | l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centrali; |
c | i collegamenti ridondanti tra le sottoreti nella misura in cui non siano parte integrante del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro; |
d | l'approntamento dei terminali a livello cantonale, salvo quelli acquisiti dalla Confederazione (art. 76 cpv. 1); |
e | l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi per la coutenza degli impianti di trasmissione della Confederazione. |
4 | I terzi si assumono i costi dei propri terminali. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire che i Cantoni o terzi si assumano i costi supplementari che cagionano alla Confederazione a causa di ritardi nell'attuazione di misure di manutenzione o di salvaguardia del valore. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 62 - 1 I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un'offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato. |
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1 | I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un'offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato. |
2 | I contributi sostitutivi di cui all'articolo 61 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni. |
3 | I contributi sostitutivi sono destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi pubblici e privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per: |
a | il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile; |
b | lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile (art. 91 cpv. 3); |
c | l'acquisizione di materiale secondo l'articolo 92 lettera c; |
d | il controllo periodico dei rifugi; |
e | la copertura dei costi derivanti dall'amministrazione del fondo dei contributi sostitutivi; |
f | l'adempimento di compiti d'istruzione nell'ambito della protezione civile. |
4 | Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e l'utilizzazione dei fondi rimanenti (cpv. 3). |
5 | Su domanda, i Cantoni rendono conto all'UFPP dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. |
|
1 | Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. |
2 | Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. |
3 | Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati. |
SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 1 - Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. |
SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 18 Fissazione dell'indennità - 1 L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati. |
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1 | L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati. |
2 | L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPGA99. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.100 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
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1 | Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
2 | L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. |
3 | L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
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1 | Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
2 | L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. |
3 | L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 25 Restituzione - 1 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. |
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1 | Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. |
2 | Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.22 Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. |
3 | Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
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1 | Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
2 | L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. |
3 | L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
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1 | Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
2 | L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. |
3 | L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
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1 | Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
2 | L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. |
3 | L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. |
SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 1a - 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
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1 | Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
a | il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; |
b | che prestano servizio militare a titolo volontario; o |
c | che prestano servizio nell'amministrazione militare.10 |
1bis | In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.11 |
2 | Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199512 sul servizio civile sostitutivo. |
2bis | Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.13 |
3 | Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201914 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.15 |
4 | I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 201116 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199517 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.18 |
4bis | Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).20 |
5 | Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio». |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 22 - 1 La Confederazione coordina a livello nazionale l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e: |
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1 | La Confederazione coordina a livello nazionale l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e: |
a | gli organi di condotta; |
b | l'esercito; |
c | gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 3 capoverso 3. |
2 | L'UFPP assicura l'offerta formativa per l'istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta. |
3 | Assicura l'istruzione nell'uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell'uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l'allarme e informare la popolazione. |
4 | Può convenire con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe estere l'organizzazione di altri corsi d'istruzione ed esercitazioni. |
5 | Può offrire altri corsi d'istruzione nel settore della protezione della popolazione. |
6 | Gestisce un centro d'istruzione. |
7 | Il Consiglio federale disciplina le competenze nel campo dell'istruzione. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 4 Competenze - 1 L'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile compete alle commissioni per la visita sanitaria (CVS) conformemente all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 novembre 20042 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull'OAMM. |
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1 | L'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile compete alle commissioni per la visita sanitaria (CVS) conformemente all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 novembre 20042 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull'OAMM. |
2 | L'organo responsabile della convocazione è competente per l'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 7 Notifica della decisione - 1 La CVS comunica e spiega a voce la decisione alla persona esaminata, notificandogliela anche per scritto. Se l'apprezzamento ha luogo con procedura in assenza, la decisione è notificata solo in forma scritta. |
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1 | La CVS comunica e spiega a voce la decisione alla persona esaminata, notificandogliela anche per scritto. Se l'apprezzamento ha luogo con procedura in assenza, la decisione è notificata solo in forma scritta. |
2 | La decisione è notificata all'istanza che ha presentato o inoltrato la domanda nonché all'organo cantonale responsabile della protezione civile. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 26 Istruzione - 1 La Confederazione e i Cantoni si assumono i rispettivi costi per l'istruzione di loro competenza secondo l'articolo 22. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni si assumono i rispettivi costi per l'istruzione di loro competenza secondo l'articolo 22. |
2 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli della ripartizione dei costi. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 68 Prescrizioni della Confederazione - 1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne una prontezza d'impiego sufficiente. |
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1 | Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne una prontezza d'impiego sufficiente. |
2 | Disciplina la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione. In tale pianificazione sono considerati gli impianti di protezione che possono essere tenuti in esercizio dal punto di vista tecnico e del personale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli intervalli dell'aggiornamento della pianificazione. |
4 | Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici in questo ambito. |
5 | L'UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 29 Sostentamento - 1 I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza. |
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1 | I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza. |
2 | La Confederazione provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. |
3 | Assicura ai militari in servizio militare e nell'ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito. |
4 | L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 62 - 1 I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un'offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato. |
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1 | I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un'offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato. |
2 | I contributi sostitutivi di cui all'articolo 61 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni. |
3 | I contributi sostitutivi sono destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi pubblici e privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per: |
a | il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile; |
b | lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile (art. 91 cpv. 3); |
c | l'acquisizione di materiale secondo l'articolo 92 lettera c; |
d | il controllo periodico dei rifugi; |
e | la copertura dei costi derivanti dall'amministrazione del fondo dei contributi sostitutivi; |
f | l'adempimento di compiti d'istruzione nell'ambito della protezione civile. |
4 | Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e l'utilizzazione dei fondi rimanenti (cpv. 3). |
5 | Su domanda, i Cantoni rendono conto all'UFPP dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi. |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 23 Determinazione del reddito e del capitale proprio - 1 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.101 |
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1 | Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.101 |
2 | In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.102 |
3 | Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.103 |
4 | Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione. |
5 | Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.104 |
SR 834.1 Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno LIPG Art. 1a - 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
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1 | Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni: |
a | il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato; |
b | che prestano servizio militare a titolo volontario; o |
c | che prestano servizio nell'amministrazione militare.10 |
1bis | In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.11 |
2 | Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 199512 sul servizio civile sostitutivo. |
2bis | Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.13 |
3 | Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 201914 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.15 |
4 | I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 201116 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199517 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.18 |
4bis | Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).20 |
5 | Le persone di cui ai capoversi 1-4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio». |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 27 Altri costi - La Confederazione si assume i costi per: |
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a | la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13); |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12); |
c | il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3); |
d | le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4). |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 35 Incorporazione dei militi - 1 In linea di principio i militi sono a disposizione del loro Cantone di domicilio. D'intesa con i Cantoni interessati, possono essere assegnati a un altro Cantone. |
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1 | In linea di principio i militi sono a disposizione del loro Cantone di domicilio. D'intesa con i Cantoni interessati, possono essere assegnati a un altro Cantone. |
2 | Il Cantone decide in merito all'incorporazione dei militi che gli sono assegnati. |
3 | I militi che trasferiscono il domicilio all'estero sono registrati nella riserva di personale. Se rientrano in Svizzera, possono essere reincorporati nella misura in cui siano ancora tenuti a prestare servizio di protezione civile. |
4 | Nel limite delle loro possibilità i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione militi idonei per adempiere i compiti che rientrano nelle competenze della Confederazione. A tal fine la Confederazione e i Cantoni possono concludere convenzioni sulle prestazioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 14 - Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 14 - Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
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1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...509 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |